F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Simone RUGHETTI / ASD RAGUSA CALCIO (87/45) ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Valerio BERNARDI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Simone RUGHETTI / ASD RAGUSA CALCIO (87/45) ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Valerio BERNARDI Con ricorso depositato presso questo Collegio Arbitrale, l'allenatore Rughetti Simone, assunto dalla A.S.D. RAGUSA CALCIO, partecipante al campionato Nazionale Serie D, girone I, quale tecnico della prima squadra, per ]a stagione 2013-2014, con decorrenza dal 04/10/2013, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società sportiva di corrispondergli la somma complessiva di € 11.000,00, a titolo di tesseramento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato la scrittura (accordo tra società ed allenatori dilettanti), che risulta depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, come da nota inoltrata a questo Collegio. La A.S. D. RAGUSA CALCIO, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso é meritevole di parziale accoglimento in quanto la cifra massima prevista per la predetta categoria e pari ad € 10.000,00. Difatti, in ordine al premio di tesseramento, lo stesso trova fondamento nella esistenza del contratto-accordo economico, regolarmente depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e delibera di fare obbligo alla A.S.D. RAGUSA CALCIO, di pagare, in favore del Sig. Rughetti Simone, la somma di € 10.000 quale premio di tesseramento, oltre interessi legali, come richiesti, equitativamente calcolati pari ad € 50,00, ed oltre ai successivi interessi maturandi sino all'effettivo soddisfo. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto del termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS. Inoltre essendosi verificata nella particolare fattispecie la violazione dell'accordo sui massimali previsti dalla LND e dall'AIAC, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
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