F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA:all. Pasquale ROTONDO / A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA (89/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA:all. Pasquale ROTONDO / A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA (89/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA Con ricorso del 3/01/2015, inoltrato a mezzo del proprio difensore, all'allenatore di Base Uefa B Pasquale Rotondo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha sottoscritto il documento, da parte della A.S.D. Reggiomediterranea, il pagamento di € 1.500,00, quale premio di tesseramento per la stagione 2014/15,per il rateo di dicembre 2014 ed € 165,00 per rimborso spese di viaggi dovute per la stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora e al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso 1'allenatore nel precisare che la A.S.D. Reggiomediterranea si era impegnata a corrispondergli per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, un compenso annuo di € 5.000,00, da pagarsi in quattro rate di cui la prima e la terza di € 1.000,00 e la seconda e la quarta di € 1.500,00, tutte con scadenza all'ultimo giorno dei mesi di settembre, dicembre 2014 e febbraio, aprile 2015, oltre al rimborso spese di viaggi come stabilito dalla legge. Il ricorrente ha, altresì, comunicato di aver percepito solo € 1.000,00 e di essere stato esonerato dalla conduzione tecnica della squadra in data 28.09.2014. Al ricorso sono stati allegati la copia della richiesta di emissione tessera di tecnico e la copia dell'accordo economico sottoscritto in data 2.08.2014. Il Comitato Regionale Calabria della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2014/2015, é stato depositato presso i loro Uffici in data 5.08.2014. Con raccomandata del 16/09/2015, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la A.S.D. Reggiomediterranea a presentare, ove lo ritenga, le proprie controdeduzioni scritte, a mezzo raccomandata, ed alla controparte ricorrente, allegando tutte le ricevute e documenti che ritenga utile alla questione ed al ricorrente le eventuali osservazioni sulle stesse. Il richiedente, in data 8.05.2015, ha fatto pervenire un secondo ricorso contro la A.S.D. Reggiomediterranea, con il quale ha richiesto il pagamento della somma residua del premio di tesseramento pari ad € 2.500,00, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. La convenuta con raccomandata del 29.09.2015, ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni dichiarando che nella stagione sportiva 2014/2015, ha prima sospeso, in data 29.09.2014, e poi sollevato dall'incarico, in data 13.10.2014, il ricorrente Rotondo Pasquale in quanto, pur sollecitato, non ha presentato la documentazione medica. Lo stesso nel periodo in cui ha svolto 1'attività di allenatore con la Reggiomediterranea risultava assente per infortunio presso 1'azienda in cui espletava la propria attività lavorativa e per non essere coinvolti in problematiche varie si decise l’esonero. La convenuta ha inoltre comunicato di aver consegnato al Rotondo Pasquale n. 2 assegni per un totale di € 1.800,00, di cui ha fornito copia, per rimborso spese, ottenendo sotto forma di anticipo e sotto forma di prestito, da un dirigente della società, la somma di € 2.750,00, mai restituita. Infine, ha contestato il calcolo dell'indennità chilometrica in considerazione che la residenza del campo di giuoco e quella dell'allenatore sono ricadenti nello stesso comune di Reggio Calabria ma, in ogni caso, il numero delle settimane di attività del tecnico sono state 7 e non 12 come richiesto considerato che l'attività sportiva ha avuto inizio il giorno 8.08.2014 ed é proseguita fino al giorno 28.09.2014, data dell'esonero. Il ricorrente in riscontro alle osservazioni della convenuta, con raccomandata del 6.10.2015, ha contestato tutte le osservazioni ritenendole lesive alla sua reputazione e diffidando la stessa a ritirare o rettificare le dichiarazioni rese con le controdeduzioni. Circa le vicende di carattere personate intercorse con un dirigente della società le stesse non possono essere prese in considerazione nella vicenda poiché i prestiti ricevuti da chicchessia mantengono la natura di obbligazioni personali e qualora la consegna del denaro fosse avvenuta non può imputarsi a conguaglio del debito assunto dalla società nei suoi confronti. Il ricorrente ha contesta, altresì, la motivazione dell'esonero per la mancata esibizione del certificato medico e che l'infortunio alla spalla non poteva certamente compromettere la direzione degli allenamenti della squadra. Circa la contestazione fatta dalla convenuta sul rimborso spese di viaggi il ricorrente pur riconoscendo che il campo di giuoco e la sua residenza si trovano nello stesso comune asserisce che l'attraversamento della citta di Reggio Calabria non é diverso dall'andare da un paese di provincia ad un altro, mentre sull'importo chiesto il ricorrente ha riconosciuto 1'errore materiale nell'aver indicato 12 settimane, errore dovuto della data di sottoscrizione del contratto (2.08.2014) e della data di esonero (13.10.2014) indicato dalla società nelle controdeduzioni, pertanto ha riformulato la richiesta delle spese in € 141,00 (10 settimane, 4 allenamenti settimanali, Km 5 distanza tra la sua residenza ed il campo di calcio, n. 7 gare di campionato, n. 47 viaggi, km. 470 percorsi ed € 0,30 1 /5 del costo della benzina). In merito ai due assegni per € 1.800,00 di cui ha fatto cenno la convenuta nelle controdeduzioni, il ricorrente ha affermato che gli stessi non gli sono pervenuti e che si riserva di procedere a querela di parte una volta accertato e disconosciuta la firma eventualmente apposta sui documenti, ribadendo di aver incassato solo € 1.000,00. In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Pasquale Rotondo é meritevole di parziale accoglimento. La società ha fornito la prova di aver emesso due assegni di importo pari ad € 900,00 cadauno, intestati al Rotondo Pasquale, e recanti la sottoscrizione, per ricevuta quale rimborso spese, del ricorrente. Il primo assegno, emesso dalla banca UniCredit di € 900,00 del 1.08.2014, con numero 3680885763-09, ed il secondo, sempre della sopra citata banca e di uguale importo al primo, datato 7.08.2014, con numero 3680885764-10. In merito al rimborso spese viaggi vengono riconosciuti € 117,00 tenuto conto che le attività effettuate dal ricorrente sono state otto (8) settimane, dal 2.8.2014 (data della sottoscrizione dell'accordo) al 28.09.2014 data di esonero, come indicato dallo stesso ricorrente nel primo ricorso (viaggi 32 più 7 gare = 39xkm 5x2=10=390x0,30=117,00). Al ricorrente spettano per premio di tesseramento € 3.200,00, a saldo di quanto stabilito in accordo, per la stagione sportiva 2014/2015, € 117,00 per spese di viaggi fino alla data dell'esonero, per un totale di € 3.317,00. A tale importo vanno aggiunto € 16,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale complessivo di € 3.333,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Reggiomediterraneo di corrispondere all'allenatore Pasquale Rotondo la somma € 3.200,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, € 117,00 per spese di viaggi, oltre ad € 16,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.333,00. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva Nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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