F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Aldo DI CORCIA / ASD SULMONA CALCIO 1921 (90/45) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Sergio FINCATTI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015
VERTENZA: all. Aldo DI CORCIA / ASD SULMONA CALCIO 1921
(90/45)
ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Sergio FINCATTI
Con ricorso inviato in data 30/12/2014 1'allenatore di Base UEFA B Aldo Di Corcia, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 102564), adiva codesto Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di Euro 8.000,00 da parte della società ASD SULMONA CALCIO 1921 a saldo delle sue spettanze per la stagione 2013/2014.
Nel ricorso l’allenatore specificava che con un primo ricorso del 1/02/2014 aveva già richiesto il pagamento delle rate maturate nei confronti della ASD SULMONA CALCIO 1921 a quella data, non avendo tuttavia ricevuto alcun pagamento dalla società. Infatti, con scrittura privata del 25/07/2013, la società ASD SULMONA CALCIO 1921 in persona del Direttore Generale Sig. Giorgio Bresciani, partecipante al Campionato Serie D, si era impegnata a corrispondergli, per 1'attività di allenatore in 2^ per la stagione 2013/2014, la somma complessiva di Euro 8.000,00, da pagarsi in n. 10 rate mensili dal 30/08/2013 al 30/05/2014, oltre al rimborso delle spese di viaggio. L'allenatore specificava di essere stato esonerato dall'incarico in data 17/12/2013 e di non aver ricevuto alcun compenso. Al ricorso sono stati allegati: (i) copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti in data 25/07/2013; (ii) ricevuta della raccomandata con cui l'allenatore ha inviato alla controparte il ricorso. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 16/09/2015, invitava la società ASD SULMONA CALCIO 1921 ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Di Corcia. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 21/09/2015, chiedeva al Dipartimento Interregionale della L.N.D. di confermare o meno l'avvenuto deposito del contratto/accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo. A seguito di tale richiesta, il Dipartimento Interregionale della L.N.D. comunicava a questo Collegio che nessun accordo era stato depositato presso i loro Uffici dall'allenatore Di Corcia per la stagione 2013/2014. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società ASD SULMONA CALCIO 1921 nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società ASD SULMONA CALCIO 1921 di corrispondere all'allenatore Aldo Di Corcia la somma di Euro 8.000,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione 2013/2014, oltre ad Euro 73,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 8.073,00. L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva, Nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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