F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Pasquale CASCIANO / ASD CALCIO GALLICO CATONA (91/45) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Sergio FINCATTI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Pasquale CASCIANO / ASD CALCIO GALLICO CATONA (91/45) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Sergio FINCATTI Con ricorso inviato in data 29/12/2014 l’allenatore di Base Pasquale Casciano, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 435588), adiva codesto Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma complessiva di Euro 3.800,00 da parte della società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA a saldo delle sue spettanze per il premio tesseramento annuale per la stagione 2013/2014, oltre ad Euro 764,40 a titolo di indennità chilometrica. Nel ricorso l’allenatore specificava che, con regolare scrittura privata e con decorrenza dal 3/09/2013, la società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA in persona del legale rappresentante Sebastian Violante, partecipante al Campionato di Eccellenza, si era impegnata a corrispondergli, per l’attività di Responsabile della Prima Squadra per la stagione sportiva 2013/2014, la somma complessiva di Euro 6.400,00, da pagarsi in rate mensili di pari importo da settembre 2013 ad aprile 2014, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Il ricorrente specificava altresì di essersi dimesso dall'incarico in data 24/01/2014 e di non avere ricevuto alcun compenso per le rate maturate a tale data. Al ricorso sono stati allegati (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta con la società per la stagione sportiva 2013/2014; (ii) ricevuta della raccomandata con cui l'allenatore ha inviato il ricorso alla controparte. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 16/09/2015, invitava ritualmente la società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Casciano. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 21/09/2015, chiedeva al Comitato Regionale Calabria L.N.D. di confermare o meno l’avvenuto deposito del contratto/accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo. Facendo seguito a tale richiesta, il Comitato Regionale Calabria L.N.D. inviava copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione 2013/2014, confermando 1'effettivo deposito del medesimo presso i loro Uffici effettuato in data 14/09/2013. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, considerate che la società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara 1' obbligo della società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA di corrispondere all'allenatore Pasquale Casciano la somma di Euro 3.800,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione 2013/2014 con riferimento alle rate da settembre 2013 a gennaio 2014, nonché la somma di Euro 764,40 a titolo di indennità chilometrica, così per un totale di Euro 4.564,40 oltre ad Euro 37,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 4.601,40. L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svaiutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva, Nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it