F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA : all. Antonio FOGLIA MANZILLO / NEAPOLIS srl (97/45) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015
VERTENZA : all. Antonio FOGLIA MANZILLO / NEAPOLIS srl
(97/45)
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA
Con ricorso del 28/01/2015 1'allenatore professionista Foglia Manzillo Antonio, ha adito questo
Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della Neapolis srl partecipante al campionato Interregionale, nella stagione sportiva 2014/2015.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 28/08/2014, la suindicata società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 25.364,23 (venticinquemila
trecentosessantaquattro/23) da corrispondersi in dieci rate da pagarsi mensilmente dalla data di
tesseramento fino al 30 giugno 2015. L'allenatore inoltre dichiara di essere stato esonerato in data 16/09/2014 e di aver comunicato alla società in data 20/09/2014, la propria disponibilità qualora si rendesse necessario a riprendere la conduzione tecnica della squadra. Con il reclamo in esarne il sig. Foglia Manzillo chiede a questo Collegio di far obbligo alla Neapolis srl di corrispondergli l’ importo di € 14.795,66 (quattordleimilasettecentonovantacinque/66) relativo al saldo dei primi sette ratei scaduti al 28/01/2015. Sul predetto importo l’allenatore chiede anche gli interessi di mora. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 1 6/09/2015 ha invitato la Neapolis srl a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Dipartimento Interregionale, su richiesta del 21/09/2015 del Segretario del Collegio Arbitrale con fax del 22/09/2015 ha trasmesso comunicazione nella quale risulta che il tecnico ha depositato l'accordo economico il 15/09/2014. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che: - l'allenatore ha svolto la sua attività presenziando fino alla data in cui é stato esonerato: - la Neapolis srl nulla ha ritenuto di contra dedurre; ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara 1'obbligo della Neapolis Srl di corrispondere all'allenatore sig. Antonio Foglia Manzillo la somma di € 14.795,66 (quattordicimilasettecentonovantacinque/66) relativa al saldo dei sette ratei scaduti e dovutogli per la stagione sportiva 2014/2015 oltre agli interessi legali equitativatnente calcolati pari ad € 150,00 (centocinquanta/00). L'importo complessivo verrà maggiorato al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva Nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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