F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA :all. Giancarlo BETTA / SS AKRAGAS CITTA’ dei TEMPLI srl (99/45) ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Elisabetta MAGNABOSCO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA :all. Giancarlo BETTA / SS AKRAGAS CITTA' dei TEMPLI srl (99/45) ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Elisabetta MAGNABOSCO Con ricorso del 4 febbraio 2015 l'allenatore professionista Giancarlo BETTA regolarmente iscritto nei ruoli del ST della FIGC assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società SS AKRAGAS Città dei Templi, partecipante al Campionato di Serie D 2014-2015 ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 12.911 quale rimanenza del premio di tesseramento distribuito in 10 ratei mensili di Euro 2.582,20 pari a un totale di Euro 25.822 oltre gli interessi di mora e il danno derivante dalla svalutazione monetaria. L'allenatore asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 3 settembre 2014 presso il Dipartimento Interregionale LND come risulta dagli atti, la SS AKRAGAS Città dei Templi, non ha effettuato il pagamento della comma € 12911 relativa al completamento delle 5 rate scadute da settembre 2014 a gennaio 2015. L'allenatore dichiara inoltre che in data 21 ottobre 2014 la società mediante telegramma lo esonerava. La SS AKRAGAS Città dei Templi,invitata da questo Collegio il giorno 16 settembre 2015 con raccomandata A/R,nulla ha controdedotto. Dall'esame degli atti del procedimento, risulta che il ricorso é meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla SS AKRAGAS CITTA' dei TEMPLI di provvedere al pagamento della somma di € 12911 inerente le 5 rate non pagate oltre € 107 per interessi equativamente calcolati per un totale di € 13018. L'importo complessivo andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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