F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: Lorenzo ALACQUA / ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937 ( 102/45) ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Sebastiano SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: Lorenzo ALACQUA / ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937 ( 102/45) ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Sebastiano SCARFATO IL sig. Lorenzo ALACQUA, nella sua qualità di allenatore professionista 2° categoria, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., n. matricola 63699 in data 05.02.2015, presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937. Nei ricorso spiegava che la resistente per la stagione 2014/15 lo aveva assunto in qualità di allenatore della 1^ squadra partecipante al campionato di Eccellenza Siciliana, girone B; che, con scrittura privata datata 27.08.2014, la ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937, in persona del legale rapp.te sig. Costantino SALVATORE, si impegnava a corrispondere al sig. ALACQUA la somma di € 13.000,00 (tredicimila/00) per premio di tesseramento annuale in n. 10 rate da € 1.300,00, come da accordo economico accluso al ricorso e regolarmente depositato presso il C.R. SICILIA LND che, interrogato in merito, ha fatto pervenire nota del 21.09.2015, in atti, con allegata copia dell'accordo stesso. Il ricorrente, inoltre, affermava di essere stato esonerato con comunicazione scritta in data 16.01.2015 e di aver percepito le rate scadute relative ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2014. Il sig. Lorenzo ALACQUA, in virtù di quanto sopra, concludeva chiedendo a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937 di provvedere al pagamento in suo favore delle singole rate scadute relative ai mesi di Novembre 2014, Dicembre 2014 e Gennaio 2015 per complessivi € 3.900,00 (tremilanovecente/00). Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 16.09.2015, provvedeva ad invitare la società ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937 a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. La ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937 rimaneva silente sull'inoltrato ricorso. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento, PQM Accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937 di pagare al sig. Lorenzo ALACQUA, nella sua qualità, la somma di € 3.900,00 (tremilanovecente/00) quale premio di tesseramento così come richiesto con ricorso depositato, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo.La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva Nel rispetto dei termini, modalità, tutete e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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