F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Francesco CANTATORE / ASD SAN MARCO SERVIGLIANO (103/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015
VERTENZA: all. Francesco CANTATORE / ASD SAN MARCO SERVIGLIANO
(103/45)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA
Con ricorso dell' 11/02/2015, inoltrato a mezzo del proprio difensore, l'allenatore di Base Uefa B Francesco Cantatore, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. San Marco Servigliano il pagamento della somma di € 7.288,26, per le sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2014/2015, di cui € 4.320,00 per ratei premio di tesseramento, € 968,26 per rimborso chilometrico, € 2.000,00 per restituzione anticipo, oltre interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria nonché le spese legali. Nel ricorso l'allenatore nel precisare che con accordo economico sottoscritto dalle parti nel mese di agosto 2014, di cui ha allegato copia, la A.S.D. San Marco Servigliano, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Marche della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 7.200,00, da pagarsi in cinque rate di € 1.440,00 cadauna tutte scadenti all'ultimo giorno di mese a partire da agosto 2014 e fino ad aprile 2015, oltre al rimborso spese di viaggi come stabilito dalla legge. Il ricorrente ha, altresì, allegato la copia della richiesta di emissione tessera di tecnico del Settore Tecnico della Figc, datata 28.08.2014, la copia di ricevuta di € 1.000,00 + 1.000,00 da parte di Cugnigni Giuseppe (legale rappresentante della società), elenco di messaggi di telefonia mobile scambiati dal 4.10.2014 e fino al 29.10.2014, copia di pagina del portale "Marche in Gol" in cui viene riportata la notizia della non omologazione del risultato della partita del Campionato di Promozione disputata tra Settempeda e San Marco Servigliano per doppio tesseramento degli allenatori Francesco Cantatore e Sergio Calcabrini, copia di cartina geografica riportante le distanze tra le località di Montecorsaro, residenza dell'allenatore e Servigliano, residenza della società in questione, infine, la copia della missiva indirizzata alla A.S.D. Servigliano, con la quale il legale del ricorrente ha richiesto il pagamento delle spettanze maturate dal suo assistito, comprensive del rimborso spese nonché della restituzione della somma di € 2.000,00 in considerazione che il suo assistito é stato messo nelle condizioni di non poter svolgere le sue prestazioni e costretto a rinunciare all'incarico affidotogli. Il sig. Giuseppe Cugnigni, legale rappresentante della A.S.D. Servigliano, in data 20.02.2015, in risposta alla richiesta del ricorrente Francesco Cantatore, ha contestato per intero tutte le circostanze di fatto e le pretese avanzate dal sopra citato, in particolare, ha comunicato che nel mese di luglio 2014 raggiunse un accordo con il Cantatore per la guida tecnica della squadra senza alcun compenso o rimborso. La gratuità della prestazione era motivazione principale alla base della scelta della società nella individuazione dell'allenatore Cantatore il quale da parte sua traeva vantaggio dall'opportunità di tornare ad allenare dopo un periodo di inattività. Il Cantatore per ottenere l'incarico di allenatore si rendeva disponibile a contribuire personalmente a sostenere le spese di gestione della società con un significativo apporto economico quantificato originariamente in € 19.000,00 di cui € 10.000,00 da versarsi contanti per € 1.000,00 mensili x dieci mesi, mentre la differenza sarebbe stata corrisposta con contratti pubblicitari di sponsorizzazione che lo stesso avrebbe procacciato; inoltre, si impegnava personalmente a pagare qualche giocatore anche con rimborso spese. La società con l'impegno economico del sopra citato tecnico avrebbe consentito di allestire un organico di primo livello con le due parti che ne avrebbero tratto benefici. Nel mese di agosto 1'allenatore Cantatore Francesco richiedeva al Presidente della società la sottoscrizione di un contratto federale, indipendentemente dal suo contenuto, poiché gli sarebbe servito per l’acquisizione di punteggi presso la Federazione. Con l'inizio del campionato e con gli scarsi risultati ottenuti sul campo l'allenatore ha, in più riprese e di sua spontanea volontà, manifestato 1'idea di non proseguire il rapporto e successivamente all'incontro casalingo con la squadra Lorese, rimetteva il mandato nelle mani della dirigenza. Il giorno 22.10.2014, in occasione dei pagamenti dei rimborsi ai giocatori, il ricorrente ha consegnato al sottoscritto la somma di € 1.000,00 chiedendo la sottoscrizione di una quietanza per € 2.000,00 ed il sabato successivo, dopo la partita con il Sant'Elpidio, alla presenza della dirigenza e di tutti i giocatori ha rassegnato le dimissioni, di ciò é stato allegato copia di dichiarazione sottoscritta dal capitano della squadra. I tentativi di ricucire il rapporto sono risultati vani e la conseguenza di cio fu il ridimensionamento del programma iniziale della società con lo svincolo di diversi giocatori con elevati rimborsi e l'assunzione di un nuovo tecnico. In ordine ai fatti descritti la società ha chiesto di respingere le richieste avanzate dal ricorrente con risarcimento economico in proprio favore da mettere a carico dell'allenatore Cantatore Francesco per non aver mantenuto gli impegni monetari assunti ad inizio stagione lasciando la società in grave crisi economica e tecnica. Il Comitato Regionale Marche della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti per la stagione sportiva 2013/2014 è stato depositato presso i loro Uffici. Questo Collegio Arbitrale letti gli atti contenuti nel fascicolo del ricorso presentato dall'allenatore Cantatore Francesco ritiene che lo stesso é meritevole di parziale accoglimento. La tesi della società circa le dimissione del ricorrente non ha trovato riscontro con l'acquisizione di lettera sottoscritta dal ricorrente e di lettera inviata dalla società contenente la contestazione delle assenze di quest'ultimo agli allenamenti ed alle partite. Circa la richiesta del ricorrente dell'ottenimento della restituzione della somma di € 2.000,00 consegnata al legale rappresentante della società quale anticipo, non può essere presa in considerazione poiché non é previsto dalla normativa contrattuale federale. Al ricorrente, pertanto, spettano € 4.320,00, per i ratei scaduti a tutto il 31.12.2014 (€ 1.440,00x3), € 968,26 per rimborso spese di viaggi, per un totale di € 5.288,26. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali pari ad € 20.00, equitativamente calcolati. Il credito del ricorrente nei confronti della A.S.D. San Marco Servigliano é pari ad € 5.308.26. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. San Marco Servigliano di corrispondere all'allenatore Francesco Cantatore la somma di € 4.320,00, per i rate di agosto, ottobre e dicembre 2014, per premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, € 968,26 per spese di viaggi ed € 20,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.308,26. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Non spettano le spese legali perché non previste. Nulla é dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Il Collegio Arbitrale decide, infine, che la Segreteria trasmetta gli atti del procedimento alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di lealtà e probità dall'art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva Nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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