F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA:aIl. Salvatore ROMEO / ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923 (106/45) ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Valerio BERNARDI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA:aIl. Salvatore ROMEO / ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923 (106/45) ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Valerio BERNARDI Il sig. Rosario SALERNO, nella sua qualità di allenatore di 2^ categoria UEFA A, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., n. matricola 38676 in data 17.02.2015, presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923. Nel ricorso spiegava che la resistente per la stagione 2013/14 lo aveva assunto in qualità di allenatore della 1^ squadra partecipante al campionato di Eccellenza Calabrese, con la denominazione ASD SAMBIESE 1962; che, con scrittura privata datata 13.09.2013 a firma del Presidente della ASD SAMBIASE 1962, la stessa si impegnava a corrispondere al sig. SALERNO la somma di € 10.538,80 (diecimilacinquecentotrentotto/80) omnicomprensiva del premio di tesseramento e indennità chilometrica, indicando che la resistente aveva corrisposto al ricorrente solo la somma di € 2,000,00 (duemila/00), accludendo la copia del contratto, regolarmente depositato presso il C.R. CALABRIA LND che, interrogato in merito, ha fatto pervenire nota del 28.09.2015, in atti, con allegata copia dell'accordo stesso. Il sig. Rosario SALERNO, in virtù di quanto sopra, concludeva chiedendo a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923 di provvedere al pagamento in suo favore dell'importo residuante pari ad € 8.538,80 (ottomilacinquecentotrentotto/80), oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 16.09.2015, provvedeva ad invitare la società ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923 a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. La ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923 rimaneva silente sull'inoltrato ricorso. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento, PQM Accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923 di liquidare al sig. Rosario SALERNO, nella sua qualità, la somma di € 8.538,80 (ottomilacinquecentotrentotto/80) quale saldo residuo del premio di tesseramento, dovutogli in forza dell'accordo economico prodotto, oltre ad € 80,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di € 8.618.80 (ottomilaseicentodiciotto/80), maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva Nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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