COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società MIGLIONICO CALCIO avverso la squalifica del calciatore RAMUNDO LORENZO come riportata nel C.U. n° 31 del 14.10.2015;
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 04/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società MIGLIONICO CALCIO avverso la squalifica del calciatore RAMUNDO LORENZO come riportata nel C.U. n° 31 del 14.10.2015;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Presidente Domenico Grande, rappresentato dall’Avv. Mario Piscinelli in forza di delega ritualmente conferita e prodotta;
Attestato come non sia stato possibile procedere all’audizione del D.G. ancorché invitato;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Accertato come le motivazioni dalla Società ricorrente addotte possano, invero, dirsi accoglibili una volta incrociate con le risultanze del referto arbitrale dal quale è lecito acquisire certezza soltanto in relazione al contatto fisico effettivamente avvenuto, ma non in riferimento ad una preordinata, violenta, intenzionalità;
Considerato, in sostanza, come, potendo la condotta dal calciatore RAMUNDO LORENZO posta in essere, effettivamente ritenersi priva di connotati della violenza o della minaccia, in difetto oltretutto di più qualificati spunti atti a chiarire la dinamica degli eventi che avrebbero costituito impedimento al rientro del D.G. negli spogliatoi, questa Corte ritiene che la sanzione dal G.S. inflitta sia eccessivamente afflittiva rispetto alle circostanze in concreto acclarate;
P.Q.M.
• in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate in C.U. n° 31 del 14.10.2015 così delibera:
• riduce la squalifica al calciatore RAMUNDO LORENZO inflitta a 3 gare complessive;
• dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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