COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 09/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. VITALBA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N.38 DEL 04.11.2015.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 09/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. VITALBA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N.38 DEL 04.11.2015. La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Arturo Grenci e Antonello Mango – Componenti - nella seduta del 21 Novembre 2015, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla U.S.D. VITALBA ritualmente proposto avverso le decisioni del G.S. pubblicate su Comunicato Ufficiale n. 38 del 4 Novembre 2015; Esaminati gli atti Ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante che ne aveva fatto regolare richiesta; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società reclamante a presidio delle proprie attività difensive addotte non abbiano, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara dal cui esame è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la responsabilità ad essa incombente in relazione agli eventi oggetto di disamina; Ritenuto, in vero, aldilà dell’interpretazione dei fatti dal reclamante Sodalizio offerta al vaglio di questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, come dalla lettura del referto e del suo supplemento, risulti acclarato che le intemperanze di alcuni calciatori erano degenerate in rissa con diretto coinvolgimento di giocatori e dirigenti di entrambe le squadre e l’indebito ingresso all’interno del recinto di gioco di non identificabili sostenitori delle contendenti compagini; Attestato il corretto operato del D.G. che, una volta comminata l’espulsione dei calciatori Luciano Salvatore della A.S.D. F.S.T. RIONERO e Di Biase Cristian della U.S.D. VITALBA per aver con il loro comportamento innescato la rissa, constatata l’impossibilità di far proseguire regolarmente la partita, aveva, al fine di tutelare l’incolumità propria e di quanti altri erano presenti in campo, convocato i capitani di entrambe le squadre al fine comunicare loro la decisione di decretare la fine dell’incontro; Accertata, in definitiva la responsabilità della U.S.D. VITALBA in riferimento alle dedotte circostanze; Ritenuto, da ultimo, come la pur apprezzabile, ancorché parziale, collaborazione dal reclamante Sodalizio prestata con il ricorso, a mezzo del quale è stata riconosciuta la responsabilità di propri tesserati nella determinazione dei fatti portati al vaglio di questo Collegio non valgano, tuttavia, ad essere apprezzate quali attenuanti in ragione della prevalente aggravante rappresentata dalla circostanza che, essendo la gara in esame valevole per il Campionato “Juniores Regionali”, nel quale, a cagione della giovane età degli atleti partecipanti, massima attenzione e diligenza si sarebbe dovuto porre nella scrupolosa osservanza e applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per l’assoluto rispetto delle regole sportive e soprattutto, e massima, sarebbe dovuta essere la prudenza nella condotta al fine di costituire esempio virtuoso per i propri tesserati; Considerato, in definitiva, come le argomentazioni che precedono non consentano a questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE una, neanche minima, riforma della Decisione dal G.S. adottata; P.Q.M. • rigetta il reclamo dalla U.S.D. VITALBA ritualmente proposto, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato Comunicato Ufficiale n. 38 del 4 Novembre 2015; • dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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