COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 24 SETTEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.123 della Società A.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.88 S.G.S. del 23.4.2015 (ammenda di € 100.00, squalifica del calciatore FIORILLO Francesco per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore CARNOVALE Michele fino al 22 APRILE 2018).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 24 SETTEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.123 della Società A.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.88 S.G.S. del 23.4.2015 (ammenda di € 100.00, squalifica del calciatore FIORILLO Francesco per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore CARNOVALE Michele fino al 22 APRILE 2018). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro della gara a chiarimenti; RILEVA dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara risulta che il calciatore Fiorillo Francesco ha compiuto nei suoi confronti atti di modesta violenza poggiandogli le mani sul petto; che il calciatore Carnovale Michele si è reso responsabile di atti di violenza per aver colpito l’arbitro con un calcio alla gamba sx; che il rapporto dell’arbitro è fonte privilegiata e fa piena prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento della gara; che la squalifica inflitta al calciatore Fiorillo Francesco deve essere rideterminata in quattro giornate effettive di gara mentre le altre sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono congrue ed adeguate ai fatti rispettivamente addebitati ai tesserati e alla società; P.Q.M. riduce a QUATTRO giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore FIORILLO Francesco; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 52 del 7.5.2015 (ammenda di € 500,00, squalifica dei calciatori CANDELORO Domenico Antonio e ELIA Nicola fino al 6.4.2016). RECLAMO n.131 della Società S.C. BELVEDERE SPINELLO A.S.D. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; CONSIDERATO che il direttore di gara nella seduta del 7 settembre 2015 ha confermato che il calciatore Candeloro Domenico Antonio, proferendo parole ingiuriose, ha tentato di avvicinarsi al direttore di gara con fare minaccioso senza riuscirvi per essere stato trattenuto- a distanza di cinque/sei metri dallo stesso – dai compagni di squadra; che analogo comportamento ha tenuto il calciatore Elia Nicola fermato dai carabinieri prontamente intervenuti; che la sanzione dell’ammenda è congrua ed adeguata ai fatti ascritti ai sostenitori della reclamante; P.Q.M. tenuto conto delle decisioni della CAF sulla effettiva afflittività della pena; riduce al 15 SETTEMBRE 2015 la squalifica inflitta ai calciatori CANDELORO Domenico.
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