COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 Del 02/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 821 stagione 2014/15 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. Gianluca D’AGOSTINI Segretario A.S.D. Campigo all’epoca dei fatti della Società A.S.D. Campigo

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 Del 02/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 821 stagione 2014/15 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. Gianluca D’AGOSTINI Segretario A.S.D. Campigo all’epoca dei fatti della Società A.S.D. Campigo La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 21/7/2015 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Gianluca D’AGOSTINI - Segretario A.S.D. Campigo all’epoca dei fatti per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S., perché approfittando non solo del suo incarico all’interno della Società A.S.D. Campigo di Segretario/magazziniere, ma anche di responsabile della squadra Juniores, compiva ripetutamente gravi abusi sessuali a danno di giovani calciatori minorenni. La Società A.S.D. Campigo per rispondere per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S. per le violazioni poste in essere dal proprio tesserato. AI dibattimento del 27/8/2015 sono risultati presenti : il Sig. Gianluca D’AGOSTINI Segretario A.S.D. Campigo all’epoca dei fatti la Società A.S.D. Campigo, rappresentata dal Presidente Sig. Adriano Valentini, assistito dall’Avv. Pietro Guidotto del Foro di Treviso l’Avv. Leonardo COTUGNO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale Federale Territoriale, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 27/8/2015,e all’esito del dibattimento (nel quale il Sostituto Procuratore Federale ha richiesto in considerazione della gravità delle imputazioni: a carico del Sig. D’Agostini Gianluca la sanzione della inibizione per anni cinque, con preclusione nei ruoli federali ai sensi dell’art. 19,comma 3 del C.G.S. e a carico della Società A.S.D. Campigo la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00.- il Sig. De Agostini ha riconosciuto gli addebiti ascritti; la difesa della Società A.S.D. Campigo ha richiesto il proscioglimento) : Letto l’atto di deferimento, da intendersi in questa sede espressamente richiamato; letti gli atti dell’attività di indagine espletata dal Collaboratore della Procura della F.I.G.C. meglio indicati nell’atto di deferimento e da intendersi in questa sede espressamente richiamati; rilevato che, dagli atti sopra indicati, dalle risultanze probatorie emerse dalla relazione di indagine depositata dal Collaboratore dell’Ufficio della Procura Federale F.I.G.C. e dai documenti alla stessa allegati, i fatti ascritti al Sig. Gianluca D’AGOSTINI, tesserato all’epoca dei fatti in qualità di magazziniere, prima e Segretario e responsabile della squadra Juniores, poi, della Società ASD Campigo, sono risultati assolutamente fondati. Il tutto come emerso anche dalle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Padova e confermati dall’ampia confessione effettuata dallo stesso D’Agostini, sia innanzi i competenti Organi di Polizia Giudiziaria che della Giustizia Sportiva, confessione ribadita anche in sede dibattimentale del presente procedimento; rilevato che il P.M. presso la Procura della Repubblica di Venezia, con provvedimento del 30/6/2015 ha autorizzato l’utilizzo degli atti penali richiamati nell’atto di deferimento; ritenuto che i fatti sopra riportati qualificano il comportamento del D’Agostini come una gravissima violazione dei principi fondamentali, richiamati nell’atto di deferimento, che giustifica l’applicazione della massima sanzione prevista dall’art. 19, comma 3 del C.G.S., vale a dire l’inibizione per la durata di anni cinque e la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; ritenuto, altresì, che la Società A.S.D. Campigo debba rispondere per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le violazioni poste in essere dai propri tesserati; ritenuto che in considerazione di quanto sopra la sanzione congrua per detta responsabilità è quella dell’ammenda di € 4.000,00 (quattromila:-). Detta sanzione appare giustificata dalla particolare gravità dei fatti accertati accaduti nell’ambito sportivo giovanile, per definizione ispirato a criteri educativi a cui le Società debbono sovraintendere con la massima cura, soprattutto nella scelta e nel controllo costante dei propri collaboratori Il Tribunale Federale Territoriale P.Q.M. delibera : - di applicare nei confronti del Sig. Gianluca D’AGOSTINI la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per anni cinque, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. - di applicare nei confronti della Società A.S.D. Campigo la sanzione dell’ammenda di € 4.000.-
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