COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 Del 09/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Nei confronti : del Sig. CASSETTA Lorenzo Calciatore A.S.D. Calcio Cavarzere dei Sigg.ri CREPALDI GIANNI e LORINI Marco Dirigenti A.S.D. Calcio Cavarzere della Società A.S.D. Calcio Cavarzere

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 Del 09/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Nei confronti : del Sig. CASSETTA Lorenzo Calciatore A.S.D. Calcio Cavarzere dei Sigg.ri CREPALDI GIANNI e LORINI Marco Dirigenti A.S.D. Calcio Cavarzere della Società A.S.D. Calcio Cavarzere La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 23/6/2015 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. CASSETTA Lorenzo (Giocatore ASD Calcio Cavarzere) “per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. e art. 10,comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver preso parte a n. 2 gare del Campionato Provinciale Juniores senza averne titolo perché al momento non tesserato, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C. Al suddetto calciatore si applica l’art. 1 bis,comma 5 C.G.S. avendo svolto attività nell’interesse della Società Calcio Cavarzere”. Il Sig. CREPALDI Gianni (Dirigente accompagnatore ASD Calcio Cavarzere) “per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. e art. 10,comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver sottoscritto la distinta di una gara del Campionato Provinciale Juniores in cui dichiarava quanto segue : “il sottoscritto Dirigente Accompagnatore Ufficiale dichiara che i giocatori sopraindicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza giusto le norme vigenti”. Ciò malgrado il calciatore Cassetta Lorenzo non ne avesse titolo perché al momento non tesserato con la Società Calcio Cavarzere, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura allegato”. Il Sig. LORINI Marco (Dirigente accompagnatore ASD Calcio Cavarzere) “per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. e art. 10,comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver sottoscritto la distinta di una gara del Campionato Provinciale Juniores in cui dichiarava quanto segue : “il sottoscritto Dirigente Accompagnatore Ufficiale dichiara che i giocatori sopraindicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza giusto le norme vigenti”. Ciò malgrado il calciatore Cassetta Lorenzo non ne avesse titolo perché al momento non tesserato con la Società Calcio Cavarzere, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura allegato”. La Società A.S.D. Calcio Cavarzere “a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art.1 bis, comma 5 del C.G.S.”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza dell’08/09/2015. AI dibattimento dell’8/9/2015 sono risultati presenti : il Sig. CREPALDI Gianni Dirigente ASD Calcio Cavarzere il Sig. CASSETTA Lorenzo Giocatore ASD Calcio Cavarzere rappresentato dal Sig. Marchesin Giuseppe come da delega in atti il Sig. LORINI Marco Dirigente ASD Calcio Cavarzere rappresentato dal Sig. Marchesin Giuseppe come da delega in atti la Società ASD Calcio Cavarzere rappresentata dal Sig. Marchesin Giuseppe (Presidente della Società) Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore Sciuto, ha illustrato brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo e conclude proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. CASSETTA Lorenzo Giocatore ASD Calcio Cavarzere una giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza 2015/2016 a carico del Sig. CREPALDI Gianni Dirigente ASD Calcio Cavarzere 10 giorni di inibizione (a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Comunicato) a carico del Sig. LORINI Marco Dirigente ASD Calcio Cavarzere 10 giorni di inibizione (a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Comunicato) a carico dell’A.S.D. Calcio Cavarzere a)1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato Juniores2015/2016 b) ammenda di € 100,00 (cento).- Il Tribunale Federale Territoriale visti i fatti descritti nel deferimento, rilevate le violazioni ascritte ai soggetti deferiti; ritenute congrue le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. CASSETTA Lorenzo Giocatore ASD Calcio Cavarzere una giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza 2015/2016 a carico del Sig. CREPALDI Gianni Dirigente ASD Calcio Cavarzere 10 giorni di inibizione (a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Comunicato) a carico del Sig. LORINI Marco Dirigente ASD Calcio Cavarzere 10 giorni di inibizione (a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Comunicato) a carico dell’A.S.D. Calcio Cavarzere a)1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato Juniores2015/2016 b) ammenda di € 100,00 (cento).-
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