COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 16/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Loreggia Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 27 del 9/9/2015 Squalifica per quattro giornate Giocatore BISSO Nicola – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 16/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Loreggia Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 27 del 9/9/2015 Squalifica per quattro giornate Giocatore BISSO Nicola – Campionato di Promozione La Società A.S.D. Loreggia Calcio ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 27 del 9/9/2015 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore BISSO Nicola : “dopo l’ammonizione offendeva pesantemente e ripetutamente l’arbitro, istigando altresì la sua tifoseria.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Loreggia; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della società ricorrente; sentito P.Q.M. , altresì, l’arbitro per le vie brevi che ha ridimensionato la vicenda relativa all’incitamento del pubblico la Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene più congrua la squalifica di tre giornate delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Loreggia; - di ridurre la sanzione della squalifica a carico del giocatore Bisso Nicola a tre giornate di gara. - essendo il ricorso parzialmente accolto la tassa di reclamo non è dovuta.
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