COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 Del 07/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Unione Calcio Settecomuni Avverso delibera Giudice Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 17 del 30/9/2015 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Unione Calcio Settecomuni-S.Vito Bassano del 20/9/2015; Ammenda di € 50,00 a carico della Società; Inibizione Sig. Dal Sasso Giorgio, Dirigente accompagnatore, fino al 14/10/2015; Squalifica una giornata giocatore Cortese Giovanni – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 Del 07/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Unione Calcio Settecomuni Avverso delibera Giudice Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 17 del 30/9/2015 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Unione Calcio Settecomuni-S.Vito Bassano del 20/9/2015; Ammenda di € 50,00 a carico della Società; Inibizione Sig. Dal Sasso Giorgio, Dirigente accompagnatore, fino al 14/10/2015; Squalifica una giornata giocatore Cortese Giovanni – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Unione Calcio Settecomuni ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano e pubblicata nel Comunicato n. 17 del 30/9/2015 con la quale infliggeva i provvedimenti sopra elencati, conseguenti per aver fatto partecipare alla gara emarginata il giocatore Cortese Giovanni che non ne aveva titolo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente, ha riscontrato che il ricorso presentato dalla Società Unione Calcio Settecomuni non è stato ritualmente notificato alla controparte e pertanto è risultato inammissibile (cfr. art. 46, comma 5 del C.G.S.)+ P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’A.S.D. Unione Calcio Settecomuni e pertanto di non entrare nel merito del medesimo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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