COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 Del 14/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S. Crocefisso A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 17 del 30/09/2015 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. e 1 punto di penalizzazione gara Crocefisso-Fossò del 13/9/2015; Ammenda di € 50,00; Inibizione sino al 28/10/2015 dirigente accompagnatore Franco Walter; Squalifica per una giornata giocatore Barzon Giacomo a decorrere dal primo tesseramento utile – Campionato di 2^ Categori
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 37 Del 14/10/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ricorso U.S. Crocefisso A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 17 del 30/09/2015 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. e 1 punto di penalizzazione gara Crocefisso-Fossò del 13/9/2015; Ammenda di € 50,00; Inibizione sino al 28/10/2015 dirigente accompagnatore Franco Walter; Squalifica per una giornata giocatore Barzon Giacomo a decorrere dal primo tesseramento utile – Campionato di 2^ Categoria La Società Crocefisso ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 17 del 30/9/2015, con la quale infliggeva i provvedimenti sopra elencati per aver impiegato nella gara di 2^ Categoria Crocefisso – Fossò del Campionato di 2^ Categoria, il giocatore Barzon Giacomo che non ne aveva titolo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Preliminarmente, ha riscontrato che il ricorso presentato dalla Società U.S. Crocefisso non è stato ritualmente notificato alla controparte e pertanto è risultato inammissibile (cfr. art. 46,comma 5 del C.G.S.) P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il ricorso proposto U.S. Crocefisso A.S.D. e pertanto di non entrare nel merito del medesimo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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