COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 Del 14/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A) Ricorso A.P.D. Campetra Savio Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 35 del 7/10/2015 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara Campetra Savio-Grego.Trinitas Pontevi del 4/10/2015, Squalifica per due giornate giocatore Mancon Alex – Campionato di 1^ Categoria B) Ricorso A.S.D. Grego.trinitas Pontevi Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 35 del 7/10/2015 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara Campetra Savio-Grego.Trinitas Pontevi del 4/10/2015; Squalifica per due giornate giocatore Servino Lorenzo – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 Del 14/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A) Ricorso A.P.D. Campetra Savio Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 35 del 7/10/2015 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara Campetra Savio-Grego.Trinitas Pontevi del 4/10/2015, Squalifica per due giornate giocatore Mancon Alex – Campionato di 1^ Categoria B) Ricorso A.S.D. Grego.trinitas Pontevi Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 35 del 7/10/2015 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara Campetra Savio-Grego.Trinitas Pontevi del 4/10/2015; Squalifica per due giornate giocatore Servino Lorenzo – Campionato di 1^ Categoria Le Società A.P.D. Campetra Savio e A.S.D. Grego.trinitas Pontevi hanno presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 35 del 7/10/2015 con la quale infliggeva i provvedimenti sopra elencati per i seguenti motivi “Riferisce l'A. nel referto che, al 44’ del 2º tempo, essendo le squadre sul risultato di parità (0 a 0) e mancando al termine della competizione un minuto regolamentare e quattro minuti di extra time, la partita é stata sospesa a causa di un incidente ad un giocatore del Campetra Savio, che ne ha suggerito l'avvio al Pronto Soccorso a mezzo Autoambulanza. Terminato l'occorso, essendo il tempo restante potenzialmente idoneo a incidere sul risultato definitivo, l'A. invitava formalmente i capitani delle squadre a riprendere il gioco, ottenendo un rifiuto, per cui la partita é stata sospesa. -Rilevato che, ai sensi del disposto degli artt. 53.1 e 55.1 NOIF, le partite iniziate devono essere portate a termine, salvo causa giustificativa di forza maggiore; -considerato che per tale deve intendersi una circostanza esterna e imprevedibile, tale da incidere sulla volontà della parte, escludendone la libera determinazione; -considerato che tale qualificazione non può attribuirsi all'infortunio di un giocatore; -che la valutazione della sussistenza della circostanza scriminante appartiene alle NOIF, ex art. 55.2”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente ha riunito in un unico giudizio i ricorsi di cui alle lettere A) e B) indicati in epigrafe. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presi in esame i ricorsi ritualmente presentati dalle Società Campetra Savio e Grego.trinitas Pontevi; esaminata la documentazione ufficiale in atti, sentiti i rappresentanti delle Società ricorrenti; vista la documentazione medica depositata dalla Società Campetra in sede di audizione, dalla quale risulta l’estrema gravità dell’incidente occorso al loro calciatore Dalla Costa; sentito, altresì, personalmente l’arbitro; alla luce delle precisazioni da questo fornite in merito alla dinamica del fine gara, dalle quali è emerso un quadro fattuale tale da rendere incerta la circostanza se, sul campo, la gara sia stata o meno considerata regolarmente terminata; considerato, altresì, che è stato accertato che poco prima dell’incidente la gara era già stata temporaneamente interrotta a causa di un violento nubifragio accompagnato da grandine che si era abbattuto sul terreno di gioco; visto e considerato lo stato emotivo dei protagonisti , ivi compreso il direttore di gara, già disorientati dalla precedente interruzione e poi verosimilmente scossi dalla gravità dell’infortunio occorso al calciatore Dalla Costa; ritenendo plausibile che possano esservi stati, alla luce di tutto quanto sopra, una non chiara determinazione del direttore di gara e un fraintendimento da parte dei Capitani delle squadre in ordine alla decisione assunta da questo assunta e che non vi sia stata quindi la consapevole manifestazione da parte loro di una volontà contraria alla ripresa del gioco P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale, atteso quanto sopra delibera - di accogliere i ricorsi presentati dalle Società Campetra Savio e Grego.trinitas Pontevi e per l’effetto in riforma dei provvedimenti impugnati : - di revocare la sanzione disciplinare della perdita della gara inflitta a carico di entrambe le Società; - di disporre la ripetizione della gara oggi presa in esame, in data da fissare dal Comitato Regionale Veneto; - di revocare la sanzione della squalifica per due gare inflitta a carico dei giocatori MANCON Alex (Capitano Campetra) e SERVINO Lorenzo (Capitano Grego.Trinitas Pontevi), quest’ultimo, peraltro, già sostituito al 40’ del 2° tempo e quindi non più presente in campo al momento dell’infortunio occorso al calciatore Dalla Costa. Essendo i ricorsi accolti, non è dovuta la tassa reclamo da entrambe le Società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it