COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 Del 14/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Grego.Trinitas Pontevi Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 33 del 30/9/2015 – Squalifica per cinque giornate giocatore Agnoletto Tommaso – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 Del 14/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Grego.Trinitas Pontevi Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 33 del 30/9/2015 – Squalifica per cinque giornate giocatore Agnoletto Tommaso – Campionato di 1^ Categoria La Società Grego.trinitas Pontevi ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 33 del 30/9/2015, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore AGNOLETTO Tommaso : “perché sputava al viso di un avversario, colpendolo al volto”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Grego.Trinitas Pontevi; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara, precisando di aver assistito allo svolgersi dell’accadimento; valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di prime cure e ritenuto congruo il provvedimento sanzionatorio assunto dallo stesso nei confronti del giocatore Agnoletto; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale, atteso quanto precisato dal direttore di gara delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Grego.Trinitas Pontevi; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore AGNOLETTO Tommaso; - di introitare la tassa reclamo non versata.
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