COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 21/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Crespino Guarda V. Avverso delibere Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 33 del 30/9/2015 – Ammenda di € 120,00 alla Società; Squalifica fino al 31/12/2015 giocatore Puozzo Simone; Squalifica per quattro giornate giocatore Polelli Federico; Squalifica fino al 23/11/2015 massaggiatore Napoli Pierluigi; Inibizione sino al 12/10/2015 dirigente accompagnatore Napoli Gianluigi – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 21/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Crespino Guarda V. Avverso delibere Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 33 del 30/9/2015 – Ammenda di € 120,00 alla Società; Squalifica fino al 31/12/2015 giocatore Puozzo Simone; Squalifica per quattro giornate giocatore Polelli Federico; Squalifica fino al 23/11/2015 massaggiatore Napoli Pierluigi; Inibizione sino al 12/10/2015 dirigente accompagnatore Napoli Gianluigi – Campionato di 1^ Categoria La Società U.S.D. Crespino Guarda V. ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicate nel Comunicato n. 33 del 30/9/2015, con le quali infliggeva la seguenti sanzioni : - Ammenda di € 120,00 a carico della Società : “per ripetute e gravi offese all'indirizzo dell'Arbitro, lancio di 4 fumogeni vicino al terreno di gioco impedendo momentaneamente la ripresa del gioco”. - Squalifica fino al 31/12/2015 a carico del giocatore Puozzo Simone : “in qualità di capitano impediva agli avversari di battere un calcio di punizione, alla notifica dell'ammonizione applaudiva ironicamente l'Arbitro offendendolo altresì con gravi epiteti. Reiterava le gravi offese anche estendendole agli organi Federali accompagnate da espressioni blasfeme. A fine gara applaudiva ironicamente l'Arbitro invitando i suoi compagni a fare altrettanto”. - Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Polelli Federico : “offendeva pesantemente un avversario accompagnando il tutto con ripetute espressioni blasfeme. Alla notifica del provvedimento offendeva altresì anche l'Arbitro continuando con numerose espressioni blasfeme”. - Squalifica fino al 23/11/2015 a carico del massaggiatore Napoli Pierluigi : “offendeva ripetutamente l'allenatore avversario, alla notifica del provvedimento di allontanamento urlava frasi assai ingiuriose nei confronti dell'Arbitro accompagnate da espressioni blasfeme. A fine gara applaudiva ironicamente l'Arbitro continuando negli insulti e nelle offese”. - Inibizione fino al 12/10/2015 a carico del dirigente accompagnatore Napoli Gianluigi. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso riguardante l’inibizione sino al 12/12/2015 a carico del dirigente accompagnatore Sig. Napoli Gianluigi, trattandosi di provvedimento inoppugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, preso in esame le altre parti del ricorso in epigrafe relativo agli altri provvedimenti disciplinari impugnati; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito personalmente l’arbitro che ha fornito ulteriori dettagli in ordine ai fatti avvenuti nel corso della disputa della gara, precisando, altresì, che per quanto riguarda la sanzione pecuniaria inflitta alla Società, lo stesso ha confermato l’esistenza di fumogeni che, seppur temporaneamente, attesa la stretta distanza tra il luogo dove sono stati accesi e il terreno di gioco, hanno disturbato lo svolgimento dell’incontro P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale atteso quanto precisato dal direttore di gara delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Crespino Guarda V; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 120,00 a carico della Società; - di ridurre al 2/11/2015 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Puozzo Simone; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica del giocatore Polelli Federico; - di ridurre al 26/10/2015 la sanzione della Squalifica a carico del massaggiatore Napoli Pierluigi; - di confermare, perché inoppugnabile, il provvedimento di Inibizione sino al 12/10/2015 a carico del dirigente accompagnatore Napoli Gianluigi; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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