COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 Del 28/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Fossaltese Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 39 del 21/10/2015 – Squalifica fino al 31/12/2015 giocatore Vio Alessandro – Campionato Regionale All

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 Del 28/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Fossaltese Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 39 del 21/10/2015 – Squalifica fino al 31/12/2015 giocatore Vio Alessandro – Campionato Regionale Allievi La Società A.C.D. Fossaltese ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 39 del 21/10/2015, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica fino al 31/12/2015 a carico del giocatore Vio Alessandro per i seguenti motivi: “rilevato dal R.A. che al 16' del secondo tempo l'Arbitro dichiarava la fine anticipata della gara, in quanto lo stesso riteneva essere venute meno le condizioni di serenità per lo stesso di continuare l'incontro, a seguito del fatto che il giocatore VIO Alessandro, dopo l'espulsione, contestava la sua decisione spingendolo con forza all'altezza della spalla sinistra, tanto da farlo indietreggiare di qualche passo.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’A.C.D. Fossaltese esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di prime cure che appare adeguata alla gravità dei fatti addebitati al calciatore Vio Alessandro, anche tenuto conto dell’età dello stesso: tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale, atteso quanto precisato dal direttore di gara delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Fossaltese; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 31/12/2015 a carico del giocatore Vio Alessandro ; di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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