COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 Del 28/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso ASDPOL Virtus Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 37 del 14/10/2015 – Squalifica per quattro giornate giocatore Rossetto Francesco – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 Del 28/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso ASDPOL Virtus Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 37 del 14/10/2015 – Squalifica per quattro giornate giocatore Rossetto Francesco – Campionato di Promozione La Società ASDPOL Virtus di Verona ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 37 del 14/10/2015, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Rossetto Francesco: “per gravi e ripetute offese all’assistente arbitrale, reiterate al momento dell’uscita dal campo e, successivamente, negli spogliatoi, veniva allontanato dai compagni. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’ASDPOL Virtus; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado: ritenuta più adeguata, in ragione dei fatti addebitati al Rossetto, la sanzione della squalifica per tre giornate P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Virtus di Verona; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Rossetto Francesco ; essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it