COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Montebaldina Consolini Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 24 del 28/10/2015 – Squalifica per sei giornate giocatore Ricucci Pasquale – Campionato Provinciale Giovanissimi
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 04/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ricorso A.S.D. Montebaldina Consolini Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 24 del 28/10/2015 – Squalifica per sei giornate giocatore Ricucci Pasquale - Campionato Provinciale Giovanissimi La Società A.S.D. Montebaldina Consolini ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicata nel Comunicato n. 24 del 28/10/2015, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Ricucci Pasquale : “per comportamento offensivo e blasfemo nei confronti del direttore di gara e per aver colpito un giocatore avversario con una sberla al volto all’atto di abbandonare il terreno di gioco”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’A.S.D. Montebaldina Consolini; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado che ha comminato la squalifica di sei giornate che appare congrua in relazione ai fatti ascritti; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale, atteso quanto precisato dal direttore di gara delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società dall’A.S.D. Montebaldina Consolini; - di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Ricucci Pasquale; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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