COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Castagnaro Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Verona di cui al Comunicato n. 24 del 28/10/2015 – Squalifica 10 giornate giocatore Pietrobelli Riccardo – Campionato Allievi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Castagnaro Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Verona di cui al Comunicato n. 24 del 28/10/2015 – Squalifica 10 giornate giocatore Pietrobelli Riccardo - Campionato Allievi Provinciale La Società U.S.D. Castagnaro ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 24 del 28/10/2015, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per dieci giornate a carico del giocatore Pietrobelli Riccardo : “per aver proferito una frase discriminatoria nei confronti di un giocatore avversario”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’U.S.D. Castagnaro; esaminata la documentazione ufficiale in atti; atteso che la squalifica deliberata dal Giudice Sportivo di primo grado è stata assunta in base alla sanzione edittale stabilita dall’articolo 11, CO. 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società dall’USD Castagnaro; - di confermare la sanzione della squalifica per 10 giornate a carico del giocatore Pietrobelli Riccardo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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