COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso ASDPOL Brentella Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 22 del 28/10/2015 – Applicazione art. 17 CG.S. gara Brentella – Juvenilia del 17/10/2015 + 1 punto di penalizzazione; Ammenda di € 50,00 alla Società; Inibizione sino al 26/11/2015 Sig. Tabian Alessandro Dirigente accompagnatore; Squalifica una giornata giocatore Malipiero Pier Luigi – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso ASDPOL Brentella Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 22 del 28/10/2015 – Applicazione art. 17 CG.S. gara Brentella - Juvenilia del 17/10/2015 + 1 punto di penalizzazione; Ammenda di € 50,00 alla Società; Inibizione sino al 26/11/2015 Sig. Tabian Alessandro Dirigente accompagnatore; Squalifica una giornata giocatore Malipiero Pier Luigi – Campionato Juniores Provinciale La Società ASDPOL Brentella ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 22 del 28/10/2015, con la quale infliggeva le sanzioni sopra indicate per la partecipazione alla gara Brentella - Juvenilia del giocatore Malipiero Pier Luigi. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Brentella con il quale afferma la regolarità della partecipazione del calciatore Malipiero alla gara in epigrafe; esaminata la documentazione ufficiale in atti; esperite indagini presso l’Ufficio Tesseramento della Delegazione Provinciale di Padova, dalle quali è risultato che la Società ricorrente aveva provveduto ad inoltrare correttamente, prima della disputa della partita in epigrafe, la documentazione necessaria ad emettere il tesseramento a favore del calciatore Malipiero Pier Luigi; atteso che il tesseramento del Malipiero è stato ratificato con decorrenza dal 9/10/2015; constatata la validità della gara oggi presa in esame P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Brentella; - di dichiarare regolare la gara oggetto del reclamo e di omologarla con il risultato acquisito in campo di : Brentella-Juvenilia 1-2; - di annullare la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società; - di annullare la sanzione della inibizione sino al 26/11/2015 a carico del dirigente accompagnatore Tabian Alessandro; - di annullare la squalifica per una giornata a carico del calciatore Malipiero Pier Luigi; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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