COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso Pol. Euganea Rovolon Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 21 del 22/10/2015 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara Torreglia-Euganea Rovolon del 10/10/2015 + 1 punto di penalizzazione; Ammenda di € 50,00 alla Società; Inibizione sino al 19/11/2015 Sig. Cecchin Renzo Dirigente accompagnatore; Squalifica tre giornate giocatore Kotev Vasil – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso Pol. Euganea Rovolon Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 21 del 22/10/2015 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara Torreglia-Euganea Rovolon del 10/10/2015 + 1 punto di penalizzazione; Ammenda di € 50,00 alla Società; Inibizione sino al 19/11/2015 Sig. Cecchin Renzo Dirigente accompagnatore; Squalifica tre giornate giocatore Kotev Vasil – Campionato Juniores Provinciale La Società Pol. Euganea Rovolon ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 21 del 22/10/2015, con la quale infliggeva le sanzioni sopra indicate per la partecipazione alla gara Torreglia-Euganea Rovolon del giocatore Kotev Vasil. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Pol. Euganea Rovolon con il quale afferma la regolarità della partecipazione del calciatore Kotev alla gara in epigrafe; esaminata la documentazione ufficiale in atti; esperite indagini presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dalle quali è risultato che la Società ricorrente aveva provveduto ad inoltrare correttamente, prima della disputa della partita in epigrafe, la documentazione necessaria ad emettere il tesseramento a favore del calciatore Kotev Vasil; atteso che il tesseramento del Kotev è stato ratificato con decorrenza dal 24/9/2015; constatata la validità della gara oggi presa in esame P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Euganea Rovolon; - di dichiarare regolare la gara oggetto del reclamo e di omologarla con il risultato acquisito in campo di : Torreglia-Euganea Rovolon 3-0; - di annullare la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società; - di annullare la sanzione della inibizione sino al 19/11/2015 a carico del dirigente accompagnatore Cecchin Renzo; - di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Kotev Vasil per avvenuta espulsione; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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