COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Fimarc Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Vicenza di cui al Comunicato n. 20 del 21/10/2015 – Squalifica fino al 31/12/2015 giocatore Quaglia Andrea – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Fimarc Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Vicenza di cui al Comunicato n. 20 del 21/10/2015 – Squalifica fino al 31/12/2015 giocatore Quaglia Andrea - Campionato Juniores Provinciale La Società A.S.D. Fimarc ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicata nel Comunicato n. 20 del 21/10/2015, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica fino al 31/12/2015 a carico del giocatore Quaglia Andrea : “perché al termine della gara, mentre l'arbitro si recava in strada con l'auto, lo ostacolava in modo tale da non farlo uscire e lo offendeva pesantemente.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’A.S.D. Fimarc; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale nel confermare il proprio rapporto ha precisato che il calciatore colpevole, Sig. Quaglia Andrea, è stato da lui precisamente identificato in quanto già nel corso del primo tempo si era reso responsabile di una protesta molto violenta nei suoi confronti. La Corte, considerando che i fatti sono avvenuti a gara terminata e quindi in una situazione in cui il calciatore Quaglia Andrea avrebbe potuto raggiungere la necessaria tranquillità emotiva, considerato anche il ruolo di capitano che rivestiva, ritiene congrua la sanzione assunta dal Giudice di primo grado tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale, atteso quanto precisato dal direttore di gara delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società dall’A.S.D. Fimarc; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 31/12/2015 a carico del giocatore Quaglia Andrea; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it