COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S.C. S.Tomio A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 20 del 21/10/2015 – Squalifica otto giornate giocatore Schiavo Marco – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 04/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ricorso U.S.C. S.Tomio A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 20 del 21/10/2015 – Squalifica otto giornate giocatore Schiavo Marco - Campionato di 3^ Categoria La Società U.S.C. S.Tomio ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicata nel Comunicato n. 20 del 21/10/2015, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per otto giornate a carico del giocatore Schiavo Marco : “per aver spinto ripetutamente con entrambe le mani e insultandolo con linguaggio blasfemo e minacce”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’U.S.C. S.Tomio; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado che è ritenuta congrua, stante quanto previsto dall’Art. 19, Co 4 lettera d) che stabilisce che la squalifica minima per un calciatore che si sia reso colpevole di condotta violenta nei confronti dell’arbitro è di 8 giornate; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società dall’U.S.C. S.Tomio; - di confermare la sanzione della squalifica per otto giornate a carico del giocatore Schiavo Marco; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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