COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 11/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. San Gaetano Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Treviso di cui al Comunicato n. 24 del 28/10/2015 – Squalifica 10 giornate giocatore Baggio Nicola – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 11/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ricorso A.S.D. San Gaetano Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Treviso di cui al Comunicato n. 24 del 28/10/2015 – Squalifica 10 giornate giocatore Baggio Nicola - Campionato Juniores Provinciale La Società A.S.D. San Gaetano Calcio ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicata nel Comunicato n. 24 del 28/10/2015, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per dieci giornate a carico del giocatore Baggio Nicola : “per aver rivolto al giocatore avversario grave e scurrile espressione discriminatoria di origine razziale.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’ASD San Gaetano Calcio; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado che costituisce l’applicazione del disposto dell’art. 11, commi 1 e 2 del C.G.S. e dato che nel ricorso proposto, avverso la delibera impugnata, il fatto ascritto al calciatore Baggio viene riconosciuto, pur chiedendosi di ridurre la sanzione inflitta per un gesto di clemenza; ritenuto che la previsione dell’art. 11, commi 1 e 2 del C.G.S. sanziona il comportamento discriminatorio con la squalifica minima di 10 giornate di gara P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società ASD San Gaetano Calcio; - di confermare la sanzione della squalifica per 10 giornate a carico del giocatore Baggio Nicola; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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