COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 44 Del 18/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S. Casteldazzano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Prov.le di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 4/11/2015 –Ammenda di € 200,00 a carico della Società e obbligo disputa gara casalinga a porte chiuse; squalifica 10 giornate giocatore Chieppe Giacomo – Campionato Provinciale Allievi – Fascia “B”

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 44 Del 18/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S. Casteldazzano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Prov.le di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 4/11/2015 –Ammenda di € 200,00 a carico della Società e obbligo disputa gara casalinga a porte chiuse; squalifica 10 giornate giocatore Chieppe Giacomo – Campionato Provinciale Allievi – Fascia “B” La Società U.S. Casteldazzano ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 26 del 4/11/2015 con la quale infliggeva i seguenti provvedimenti : Ammenda di Euro 200,00 : “per ripetute offese a contenuto discriminatorio razziale nei confronti del direttore di gara da parte dei propri sostenitori si delibera di applicare il disposto dell'art.11 CGS sanzionando la società con l'ammenda di € 200,00 e con l'obbligo di disputare la prossima gara casalinga a porte chiuse. Si fa espresso avvertimento che in ipotesi di recidiva verrà applicata la sanzione aggravata di cui al terzo comma di detto articolo”. - Squalifica per 10 giornate a carico del giocatore Chieppe Giacomo : “perché dopo essere stato sostituito, in qualità di spettatore, offendeva ripetutamente con espressioni discriminatorie il Direttore di gara, integrando la violazione di cui all'art. 11 CGS”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Casteldazzano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società assistito dall’Avv. Raccanello del Foro di Treviso; sentito, altresì, personalmente il direttore di gara che ha confermato di avere personalmente individuato il Chieppe come l’autore delle frasi offensive a contenuto razziale pronunciate nei suoi confronti riconoscendolo in primis perchè aveva proceduto alla sua sostituzione al ventesimo del primo tempo, e poi perché il medesimo si arrampicava sulla rete tutte le volte in cui il direttore di gara passava vicino alla zona dove erano assiepati i tifosi del Castel d’Azzano. Il direttore di gara ha precisato inoltre che i cori nei suoi confronti provenivano da circa venti persone, tra le quali si era mischiato anche il Chieppe. Il direttore di gara infine ha confermato che nessun dirigente si è direttamente attivato per porre fine a quanto stava succedendo, limitandosi, peraltro, a scusarsi con lui a fine gara P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale : - conferma la sanzione di euro 200=; - conferma altresì la sanzione di dieci giornate al giocatore Chieppe Giacomo; - per quanto riguarda la disputa di una gara a porte chiuse, la Corte ritiene di procedere alla sospensione della sanzione stessa, in assenza di recidiva, così come previsto dall’Art. 16 Co. 2 del C.G.S. - delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’U.S. Casteldazzano; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 200,00 a carico della Società, - di annullare l'obbligo di disputare la prossima gara casalinga a porte chiuse e comunque di procedere alla sospensiva del provvedimento della disputa di n. 1 gara a porte chiuse, sottoponendo la Società ad un periodo di prova di un anno, precisando nel contempo che, come disposto dall’art. 16,2° comma C.G.S., se durante il periodo di prova la medesima Società incorrerà nella stessa violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione verrà applicata in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo versata verrà accreditata.
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