COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 44 Del 18/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso F.C.D. O.D.M. S.Pietro Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 24 dell’11/11/2015 – Squalifica per dieci giornate giocatore Rango Davide – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 44 Del 18/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso F.C.D. O.D.M. S.Pietro Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 24 dell’11/11/2015 – Squalifica per dieci giornate giocatore Rango Davide – Campionato di 2^ Categoria La Società F.C.D. O.D.M. S.Pietro ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 24 dell’11/11/2015, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per dieci giornate a carico del giocatore Rango Davide : “facendo seguito all’invito pubblicato sul C.U. n. 22 del 28/10/2015, a pag. 502, la società O.D.M. SAN PIETRO ha comunicato a questa Delegazione che a pronunciare un’espressione denigratoria di chiara matrice razzista, nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, che l’arbitro aveva percepito come proveniente dalla panchina ma senza individuare il responsabile, è stato il giocatore RANGO Davide n. il 3/12/1991 tesserato con la FIGC, matricola n. 3903724, in lista con la maglia n.16 e che al momento del fatto si trovava in panchina, come confermato dall’arbitro nel supplemento di rapporto. L’art. 11 del CGS (“responsabilità per trattamenti discriminatori”) dopo aver definito, al comma 1°, comportamento discriminatorio “ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa denigrazione o insulto per motivi di razza, colore (………) etnica”, al periodo 1° del comma 2 dispone che “ il giocatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno 10 (dieci) giornate di gara”. Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, non vi è dubbio che l’insulto pronunciato all’indirizzo del giocatore avversario dal calciatore RANGO Davide avesse carattere discriminatorio nei confronti del medesimo giocatore in quanto era specificatamente riferito al colore della sua pelle”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla F.C.D. O.D.M. S.Pietro; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente assieme al giocatore Rango Davide; sentito, altresì, per le vie brevi l’arbitro che ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara; tenuto conto del principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; valutato il provvedimento disciplinare adottato dal G.S. che costituisce l’applicazione del disposto dell’art, 11, commi 1 e 2 del C.G.S. in relazione al comportamento discriminatorio P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale atteso quanto precisato dal direttore di gara delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società O.D.M. S.Pietro; - di confermare la sanzione della squalifica per 10 giornate a carico del giocatore Rango Davide; - di procedere all’addebito della tassa reclamo non versata.
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