COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 Del 25/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Pescantina Settimo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 29 del 18/11/2015 – Squalifica per tre giornate giocatore Faustini Claudio – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 45 Del 25/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ricorso A.S.D. Pescantina Settimo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 29 del 18/11/2015 – Squalifica per tre giornate giocatore Faustini Claudio - Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Pescantina Settimo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 29 del 18/11/2015, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Faustini Claudio : “espulso per somma di ammonizioni, offendeva l’arbitro”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente proposto dall’A.S.D. Pescantina Settimo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; ritenuto che la sanzione inflitta sia congrua rispetto ai fatti come descritti nel rapporto di gara P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Pescantina Settimo; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate di gara a carico del giocatore Faustini Claudio; - di provvedere all’addebito della tassa reclamo non versata.
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