COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 Del 25/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S. S. Marco – Verona Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 27 dell’11/11/2015 – Squalifica fino all’11/11/2016 giocatore Gyedu Claudio; Ammenda € 200,00 alla Società – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 Del 25/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S. S. Marco - Verona Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 27 dell’11/11/2015 – Squalifica fino all’11/11/2016 giocatore Gyedu Claudio; Ammenda € 200,00 alla Società - Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. S.Marco di Verona ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 27 dell’11/11/2015, con la quale infliggeva le seguenti sanzioni : - ammenda di € 200,00 alla Società : “la Società è responsabile per il comportamento oltraggioso e minaccioso tenuto dai propri giocatori al termine della gara. Gli stessi hanno accerchiato il direttore di gara offendendolo e cercando di colpirlo con un pallone. Inoltre il direttore di gara non è stato assistito all’atto dell’uscita dell’impianto sportivo dal dirigente preposto”. - squalifica fino all’11/11/2016 a carico del giocatore Gyedu Claudio : “il giocatore dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco per doppia ammonizione, attendeva il direttore di gara all'esterno dell'impianto sportivo ove lo stesso giungeva senza l'opportuna assistenza del dirigente accompagnatore. Il tesserato cercava violentemente di portare il Direttore di gara fuori dall'impianto sportivo strattonandolo e prendendolo per la giacca all'altezza del collo. L'Arbitro dopo essersi divincolato, riusciva a rientrare nel proprio spogliatoio ed a chiedere l'intervento della Forza Pubblica”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’U.S. S.Marco Verona; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il giocatore Gyedu Claudio; sentito, altresì, per le vie brevi l’arbitro che per un verso ha confermato il comportamento dei calciatori a fine gara e l’assenza e la mancata assistenza da parte del dirigente preposto, per altro verso ha meglio chiarito i contorni dell’episodio che l’ha visto coinvolto con il calciatore Gyedu Claudio, precisando che l’atteggiamento pur aggressivo e irriguardoso del calciatore, non aveva i connotati di una condotta violenta nei suoi confronti, ma era dettato dalla foga di avere un chiarimento immediato in relazione alla sua espulsione; confermando, inoltre che conosceva il calciatore per avere frequentato lo stesso istituto scolastico pur non avendo rapporti di amicizia P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale a fronte di quanto emerso delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’U.S. S.Marco Verona; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 200,00 a carico della Società; - di ridurre la sanzione della squalifica fino all’21/02/2016 a carico del giocatore Gyedu Claudio; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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