COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 02/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Marola Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 45 del 25/11/2015 – Squalifica fino al 28/1/2016 Allenatore Marcolongo Luciano – Campionato 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 02/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Marola Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 45 del 25/11/2015 – Squalifica fino al 28/1/2016 Allenatore Marcolongo Luciano - Campionato 1^ Categoria La Società A.S.D. Marola ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 45 del 25/11/2015 del C.R.V., con la quale infliggeva la sanzione della squalifica fino al 28/1/2016 nei confronti dell’allenatore Marcolongo Luciano : “Allontanato nel corso del 2º tempo per comportamento irriguardoso nei confronti dell'A., rifiutava di lasciare il terreno di gioco, tanto che doveva essere interessato il capitano della squadra per ottenere il suo allontanamento. Il comportamento determinava perdita di tempo. La sanzione va determinata tenendo conto della sospensione del campionato dal 13 dicembre al 10 gennaio 2016”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Marola; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritiene più idonea la sanzione della squalifica sino all’11 gennaio 2016 da irrogare nei confronti dell’allenatore Marcolongo Luciano P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale La delibera - di accogliere parzialmente il ricorso della Società A.S.D. Marola; - di ridurre la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Marcolongo Luciano, rideterminandola all’11/1/2016; - essendo il ricorso parzialmente accolto, di non procedere al versamento della tassa reclamo.
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