COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 Del 10/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 450 stagione 2014/15 nei confronti del Sig. Gabriele STRADIOTTO Già allenatore U.S.D. Carpanedo

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 Del 10/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 450 stagione 2014/15 nei confronti del Sig. Gabriele STRADIOTTO Già allenatore U.S.D. Carpanedo La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 15/10/2015 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : “Il Sig. STRADIOTTO Gabriele - Già allenatore U.S.D. Carpanedo “perché tesserato nella stagione sportiva 2014/2015 per la Società U.S.D. Carpanedo Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in vigore al momento della commissione dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis del nuovo C.G.S.) per aver lo stesso compiuto gravi molestie afferenti alla sfera sessuale di giovani calciatori”. Si precisa che la Società Carpanedo, Società di ultima appartenenza, non è stata deferita in quanto i fatti contestati allo Stradiotto si collocano in un tempo antecedente al suo tesseramento presso tale Società. AI dibattimento del 9/12/2015 sono risultati presenti : l’Avv. Gianmaria CAMICI in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Sig. Gabriele STRADIOTTO non è comparso. Il Tribunale Federale Territoriale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 9/12/2015 e ha preso atto che il Sig. Stradiotto non ha allegato giustificati motivi di impedimento. All’esito del dibattimento nel quale il Sostituto Procuratore Federale Delegato ha richiesto, in considerazione della gravità delle imputazioni, a carico del deferito la sanzione della inibizione per anni cinque, con preclusione nei ruoli federali ai sensi dell’art. 19, comma 3 del C.G.S. il Tribunale Federale Territoriale letto l’atto di deferimento, da intendersi in questa sede espressamente richiamato; letta la relazione di indagine espletata dal Collaboratore della Procura della F.I.G.C. indicata nell’atto di deferimento e da intendersi in questa sede espressamente richiamata; letta in particolare la richiesta del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova di giudizio immediato ex art. 453, co. 1 bis, c.p.p. e considerato che nella stessa memoria difensiva inoltrata dal deferito alla Procura Federale della F.I.G.C. in data 15/6/2015, lo stesso informa di essere stato condannato in sede di giudizio abbreviato, pur riservandosi di verificare la motivazione della sentenza per eventualmente appellarla; rilevato che, da tutto quanto sopra, i fatti ascritti al soggetto deferito, che a suo tempo avevano legittimato anche l’adozione di un provvedimento di detenzione cautelare, possono ritenersi, fondati, non essendo necessario a tal fine, nell’ambito del giudizio sportivo, che gli stessi risultino consacrati anche in una sentenza passata in giudicato (in tal senso si vedano, per la identità delle fattispecie, le decisioni del Tribunale Federale Territoriale C.R. Lombardia di cui al relativo C.U. n. 68 del 13/5/2015 e del Tribunale Federale Territoriale del C.R. Molise di cui al relativo C.U. n. 35 del 29/10/2015); ritenuto che i fatti ascritti qualificano il comportamento del deferito come una gravissima violazione dei principi fondamentali, richiamati nell’atto di deferimento, che giustifica l’applicazione della massima sanzione prevista dall’art. 19, comma 3 del C.G.S., vale a dire l’inibizione per la durata di anni cinque e la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. (si veda, in tal senso, la decisione dell’intestato Tribunale Federale Territoriale di cui al relativo C.U. n. 25 del 2/9/2015; nello stesso senso si vedano anche le altre decisioni sopra richiamate). P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale delibera - di applicare nei confronti del Sig. Gabriele STRADIOTTO la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per anni 5 (cinque), con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
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