COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 Del 10/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Calcio Valzoldana Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 24 del 25/11/2015 – Squalifica per tre giornate allenatore Forgiarini Massimiliano – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 Del 10/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Calcio Valzoldana Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 24 del 25/11/2015 – Squalifica per tre giornate allenatore Forgiarini Massimiliano - Campionato di 3^ Categoria La Società U.S.D. Calcio Valzoldana ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno e pubblicata nel Comunicato n. 24 del 25/11/2015, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate a carico dell’allenatore Forgiarini Massimiliano : “una per l’espulsione dal terreno di gioco e due per ingiurie al direttore di gara. ” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il ricorso proposto dall’U.S.D. Calcio Valzoldana; ritenuto che l’art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S. sancisce l’inammissibilità dei reclami relativi agli allenatori ove la squalifica comminata sia inferiore a un mese; considerato che alla stregua del principio generale di effettiva afflitività della sanzione, nel caso di specie la squalifica è stata comminata in ragione di singole giornate e non a tempo, poiché il campionato di competenza della Società Valzoldana è sospeso d’ufficio nel periodo invernale; ritenuta pertanto l’equivalenza della sanzione inflitta a quella a tempo, ai fini del calcolo temporale da effettuare per l’ammissibilità del reclamo; ritenuto che all’evidenza il numero di giornate di squalifica applicate (3 giornate) è inferiore al mese P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’U.S.D. Calcio Valzoldana; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico dell’allenatore Forgiarini Massimiliano; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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