COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 Del 10/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Alpago Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 46 del 2/12/2015 – Squalifica fino all’1/2/2016 allenatore Pierobon Carlo – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 Del 10/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Alpago Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 46 del 2/12/2015 – Squalifica fino all’1/2/2016 allenatore Pierobon Carlo - Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Alpago ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 46 del 2/12/2015, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica sino all’1/2/2016 a carico dell’allenatore Pierobon Carlo : “perchè, dopo essere stato più volte inutilmente richiamato dall'Arbitro, continuava ad uscire dall'area tecnica, protestando con gesta ed urla, utilizzando un linguaggio blasfemo. Poi, per perdere ulteriore tempo, allontanava il pallone, continuando a bestemmiare. Infine, al termine della partita, si recava presso lo spogliatoio dell'Arbitro, bestemmiando e protestando ancora sulle scelte arbitrali.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente proposto dall’A.S.D. Alpago; esaminata la documentazione ufficiale in atti; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; ritenuto che la sanzione inflitta all’allenatore Pierobon sia congrua rispetto ai fatti come descritti nel rapporto di gara P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dall’A.S.D. Alpago; - di confermare la sanzione della squalifica sino all’1/2/2016 a carico dell’allenatore Pierobon Carlo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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