COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 Del 13/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso C.S. Marocco A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 31 del 16/12/2015 Squalifica per sei giornate Giocatore Bortolozzo Giovanni – Campionato Allievi Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 53 Del 13/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ricorso C.S. Marocco A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 31 del 16/12/2015 Squalifica per sei giornate Giocatore Bortolozzo Giovanni – Campionato Allievi Provinciale La Società C.S. Marocco A.S.D. ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicata nel Comunicato n. 31 del 16/12/2015 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del calciatore Bortolozzo Giovanni : “espulso perché proferiva gravi scurrili insulti all’arbitro, lesivi della sua dignità e del suo ruolo. All’atto del provvedimento disciplinare applaudiva il direttore di gara in segno di scherno e usava altresì linguaggio blasfemo; iterava insulti e denigrazioni che ripeteva anche mentre usciva dal terreno di gioco, che abbandonava solo su sollecito dei propri compagni”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Marocco con il quale lamenta l’incongruità del provvedimento impugnato; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che il rapporto di gara sia sufficientemente dettagliato nella descrizione della condotta gravemente antisportiva del calciatore e che la sanzione inflitta sia coerente ai fatti in oggetto, anche in prospettiva educativa del giovane calciatore; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; constatato che non sono emersi nuovi elementi atti a modificare i provvedimenti impugnati P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Marocco; - di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Bortolozzo Giovanni; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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