FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 205/A del 25/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALESSANDRO MENEGANTI – DAVIDE PIFFERI – GIUSEPPE MINI – società A.S.D. APPENNINO 2000 – A.S.D. EAGLES SASSUOLO – S.S.D. FANANO CALCIO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 205/A del 25/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALESSANDRO MENEGANTI - DAVIDE PIFFERI - GIUSEPPE MINI - società A.S.D. APPENNINO 2000 - A.S.D. EAGLES SASSUOLO - S.S.D. FANANO CALCIO − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 808 pf 14/15 adottato nei confronti dei Sigg.ri ALESSANDRO MENEGANTI, DAVIDE PIFFERI, GIUSEPPE MINI e delle società A.S.D. APPENNINO 2000, A.S.D. EAGLES SASSUOLO e S.S.D. FANANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta: Alessandro MENEGANTI, all’epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Fanano Calcio in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 44, comma 1 del Regolamento L.N.D., per aver utilizzato, come allenatori, tecnici non abilitati; Davide PIFFERI, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Eagles Sassuolo in violazione dei principi i lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 44, comma 1 del Regolamento L.N.D., per aver utilizzato, come allenatori, tecnici non abilitati; Giuseppe MINI, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Appennino 2000 in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 44, comma 1 del Regolamento L.N.D., per aver utilizzato, come allenatori, tecnici non abilitati; S.S.D. FANANO CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; A.S.D. EAGLES SASSUOLO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; A.S.D. APPENNINO 2000, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; − viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dai Sigg.ri ALESSANDRO MENEGANTI in proprio e nell’interesse della S.S.D. FANANO CALCIO in qualità di Presidente e legale rappresentante, DAVIDE PIFFERI in proprio e nell’interesse della A.S.D. EAGLES SASSUOLO in qualità di Presidente e legale rappresentante, GIUSEPPE MINI in proprio e nell’interesse della A.S.D. APPENNINO 2000 in qualità di Presidente e legale rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 40 giorni di inibizione per il Sig. Alessandro MENEGANTI, 40 giorni di inibizione per il Sig. Davide PIFFERI, 40 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe MINI, ammenda di € 100,00 (cento) per la società S.S.D. FANANO CALCIO, € 100,00 (cento) per la società A.S.D. EAGLES SASSUOLO e € 100,00 (cento) per la società A.S.D. APPENNINO 2000; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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