COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 26 Novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2.2. A.S.D. FORULUM – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 37 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA FORULUM – RUFRAE PRESENZANO DELL’ 1.11.2015 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 5^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 26 Novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2.2. A.S.D. FORULUM – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 37 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA FORULUM – RUFRAE PRESENZANO DELL’ 1.11.2015 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 5^ ANDATA) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso, sentita la società che ha espressamente chiesto l’audizione e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società ha confermato nell’audizione la versione sostenuta in ricorso, confermando per grandi linee i fatti riportati nel supplemento di referto a firma dell’arbitro, anche se non nella gravità e nelle modalità indicate dal direttore di gara. La richiesta di riduzione della squalifica del calciatore Ancona Gian Maria, richiesta in ricorso, può essere accolta in quanto le risultanze degli atti fanno riconoscere alla condotta violenta da questi tenuta verso un avversario l’attenuante della provocazione e inducono questa Corte Sportiva a riqualificare l’insieme delle azioni poste in essere dal suddetto calciatore verso il direttore di gara come condotta gravemente irriguardosa, che va sanzionata applicando il disposto dell’art. 19, comma 4, lettera a, del Codice di Giustizia Sportiva. Quanto sopra porta a sanzionare l’Ancona con una squalifica a giornate che può essere contenuta nel limite di sette giornate e che appare congrua in considerazione delle modalità e degli effetti delle medesime azioni. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello accoglie il ricorso e riduce la squalifica del calciatore Ancona Gian Maria che quantifica in sette giornate, così modificando la sanzione inflitta allo stesso dal Giudice Sportivo. Dispone restituirsi la tassa reclamo già versata.
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