COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 01/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla U.S.D. BARRACUDA avverso i provvedimenti contenuti nel C.U. N° 11 del 24/09/15 della Delegazione Provinciale di Torino emessi dal G.S. in riferimento alla 45 gara LESNA GOLD – BARRACUDA disputata il 13/09/15 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali – Girone C Premesso che, all’esito della gara LESNA GOLD – BARRACUDA, disputata il 13/09/15 nell’ambito del Girone C del Campionato Allievi Provinciali,

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 01/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla U.S.D. BARRACUDA avverso i provvedimenti contenuti nel C.U. N° 11 del 24/09/15 della Delegazione Provinciale di Torino emessi dal G.S. in riferimento alla 45 gara LESNA GOLD – BARRACUDA disputata il 13/09/15 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali – Girone C Premesso che, all’esito della gara LESNA GOLD – BARRACUDA, disputata il 13/09/15 nell’ambito del Girone C del Campionato Allievi Provinciali, il G.S., a seguito di un controllo effettuato sul giocatore del BARRACUDA PASTERAU Theodor Florent, oggetto di un provvedimento disciplinare da parte dell’arbitro, rilevava l’irregolare tesseramento dello stesso, in quanto, trattandosi di giocatore straniero, il suo impiego sarebbe stato possibile solo dopo la convalida dell’Ente competente. Per quanto sopra esposto il G.S. emetteva i seguenti provvedimenti: - di assegnare gara persa alla U.S.D. BARRACUDA con il seguente risultato: LESNA GOLD-BARRACUDA 3 – 0; - di comminare l’ammenda di euro 100,00 alla U.S.D. BARRACUDA oggettivamente responsabile; - di inibire fino al 23/10/15 il Signor SEBASTIANI Gianni, dirigente della U.S.D. BARRACUDA, per comportamento gravemente antisportivo; - di squalificare il giocatore PASTERAU Theodor Florent della stessa società, da scontare dopo il perfezionamento del trasferimento. Avverso i sopra elencati provvedimenti oppone ora ricorso la U.S.D. BARRACUDA, che fa presente di aver inviato per il tesseramento, in data 10/09/15, la documentazione relativa al giocatore in questione, con allegata una dichiarazione di affidamento del minore firmata solo dalla madre, essendo il padre irreperibile. Dichiara, inoltre, di aver appreso in data successiva allo svolgimento della gara, e cioè il 18/09/15, che la pratica dello stesso non era stata evasa in quanto priva della sottoscrizione del padre e, pertanto, ritiene di aver lecitamente schierato il giocatore nella partita in oggetto. Conclude, quindi, facendo istanza per l’annullamento dei provvedimenti punitivi emessi nei propri confronti dal G.S. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, - ritenute del tutto irrilevanti le motivazioni addotte per giustificare il mancato tesseramento del giocatore PESTERAU Theodor Florent; - preso atto che un controllo effettuato sul sistema informatico ha evidenziato che il giocatore risulta svincolato, per termine automatico tesseramento giovanile, alla fine della stagione precedente, e cioè dall’1/07/15, senza indicazione di alcun valido attuale tesseramento; - accertato, quindi, che il suddetto giocatore ha preso parte alla gara in questione in posizione irregolare perché non tesserato; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla U.S.D. BARRACUDA perché non versata; CONFERMA in toto le sanzioni in premessa indicate, emesse nei confronti della U.S.D. BARRACUDA, del suo dirigente, Signor SEBASTIANI Gianni e del giocatore PESTERAU Theodor Florent, ivi compresa la perdita della gara con il risultato: LESNA GOLD – BARRACUDA 3 - 0
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