COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 06/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della società A.S.D. SAN MICHELE NIELLA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 22 del 1.10.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara CASTELLETTESE CALCIO – SAN MICHELE NIELLA disputata in data 20.9.2015, Campionato di II Categoria Girone L

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 06/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della società A.S.D. SAN MICHELE NIELLA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 22 del 1.10.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara CASTELLETTESE CALCIO - SAN MICHELE NIELLA disputata in data 20.9.2015, Campionato di II Categoria Girone L Con ricorso inviato in data 1.10.2015 la Società SAN MICHELE NIELLA si duole del provvedimento indicato in oggetto limitatamente alla parte in cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per una “ulteriore gara” il giocatore GRISERI Giacomo e ne chiede l'annullamento. La società ricorrente, pur riconoscendo che il calciatore in questione era stato sanzionato con tre giornate di squalifica, di cui solo una scontata nella scorsa stagione allorquando militava nella SANMICHELESE, afferma che il GRISERI aveva già scontato la residua sanzione in quanto, ad inizio stagione, ceduto dalla SAN MICHELE NIELLA (nata dalla fusione tra SANMICHELESE e NIELLESE) in prestito temporaneo alla VIRTUS MONDOVI' CARASSONE che disputa il Campionato di Eccellenza. I restanti due turni di squalifica sarebbero dunque stati scontati nelle file di detta squadra in quanto non schierato nelle prime due gare. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La documentazione prodotta ed i controlli effettuati presso l'Ufficio tesseramenti hanno confermato quanto dedotto dalla ricorrente. Effettivamente il GRISERI, in data 20.8.2015, è stato ceduto in prestito alla VIRTUS MONDOVI' CARASSONE che ha disputato, senza schierare il giocatore, le gare del Campionato di Eccellenza Girone B del 30.8.2015 e 6.9.2015. In data 7.9.2015. il GRISERI ritornava a militare per la Società cedente a norma dell'art. 103 bis N.O.I.F. Il provvedimento indicato in oggetto va pertanto annullato limitatamente alla parte impugnata. Alla luce dei fatti esposti, appare ragionevole trasmettere gli atti alla Procura Federale affinchè si accerti se il prestito temporaneo di così breve durata era giustificato da esigenze reali del giocatore o delle società contraenti ovvero è stato un semplice espediente per eludere la sanzione inflitta al calciatore in palese contrasto con i doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 C.G.S. Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello, in accoglimento del reclamo, ANNULLA il provvedimento indicato in oggetto limitatamente alla sanzione della squalifica per un turno di gara inflitta al giocatore GRISERI Davide. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
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