COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società ASD BACIGALUPO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 24 del 08.10.2015 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara BACIGALUPO – CENISIA disputata in data 03.10.2015, Campionato Juniores Regionali girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società ASD BACIGALUPO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 24 del 08.10.2015 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara BACIGALUPO - CENISIA disputata in data 03.10.2015, Campionato Juniores Regionali girone D Con ricorso inviato in data 10.10.2015, la Società ASD Bacigalupo si duole della decisione con la quale il giudice sportivo ha comminato la squalifica per tre gare al calciatore Trentin Matteo per aver colpito un avversario con una testata. Il Trentin, secondo la società ricorrente, avrebbe semplicemente dato l’impressione all’arbitro di colpire l’avversario. Il direttore di gara sarebbe pertanto caduto in errore. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. Dal referto arbitrale, certamente non dettagliato, si evince come il calciatore Trentin sia stato sanzionato dal direttore di gara per avere colpito, a metà del primo tempo, un avversario con una testata. Gesto che ha comportato l’immediata espulsione del medesimo. Non emerge alcun elemento per ritenere che l’arbitro sia caduto in errore o possa avere frainteso. Quanto contenuto nel referto, ed assecondato dal giudice sportivo, non può pertanto essere confutato con gli argomenti portati nel ricorso. Né eventuali testimonianze possono inficiare quanto affermato dal direttore di gara, certamente prossimo all’azione di gioco. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è adeguata e proporzionata al gesto posto in essere dal calciatore, che non ha comunque avuto conseguenze ulteriori. Per tali motivi si RESPINGE il reclamo della ASD BACIGALUPO, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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