COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 27/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto dalla VENARIA REALE ASD avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 13 dell’ 8/10/2015 in riferimento alla gara ALPIGNANO – VENARIA REALE disputata il 4/10//15 categoria Giovanissimi

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 27/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto dalla VENARIA REALE ASD avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 13 dell’ 8/10/2015 in riferimento alla gara ALPIGNANO – VENARIA REALE disputata il 4/10//15 categoria Giovanissimi Con il reclamo in oggetto, pervenuto il 14/10/2015, VENARIA REALE ASD contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo di ripetizione della gara, che era stata invece definitivamente sospesa dall’arbitro. Rileva il Venaria che la gara non dovrebbe essere ripetuta ma confermata la statuizione arbitrale con conseguente conferma del risultato 0-3 in favore della stessa società poichè la sospensione della partita dovrebbe addebitarsi unicamente al comportamento aggressivo dei giocatori e sostenitori dell’Alpignano nei confronti di quelli del Venaria Reale. Quanto alla squalifica del giocatore De Martiis osserva Venaria Reale che il vero autore del comportamento sanzionato sia altro giocatore dell’Alpignano, ovvero Maranesi Lorenzo . Il Collegio preliminarmente prende atto che il Giudice Sportivo ha già inviato comunicazione errata corrige in cui si rileva che “per errata trascrizione arbitrale nel C.U. n. 13 dell’8.10.2015 (…) veniva inserito il nominativo di De Martiis Matteo” e che pertanto “lo stesso deve ritenersi riqualificato a tutti gli effetti mentre per la stessa durata e stessa motivazione deve ritenersi squalificato Maranesi Lorenzo medesima società”; è pertanto intervenuta correzione dell’errore materiale del provvedimento. Dato atto di quanto sopra, rileva questo Collegio che il reclamo è infondato in quanto, contrariamente a quanto asserito da Venaria Reale Asd, emerge dal referto arbitrale che il comportamento increscioso di giocatori e dirigenti sia ascrivibile indistintamente ad entrambe le società. Si rileva inoltre che, in caso di reclamo da parte dell’Alpignano ben avrebbe potuto questo Collegio non solo non accogliere le impugnazioni, bensì infliggere la sconfitta ad entrambe le squadre con il risultato 0 -3 a causa della gravità dei fatti svoltisi nel campionato giovanissimi, categoria che dovrebbe formare i giovani al rispetto delle regole e dell’avversario. In assenza di reclamo proposto dall’Alpignano ( la squadra si è limitata a presentare una memoria di precisazioni) ne consegue l’intangibilità del deliberato del giudice sportivo, non potendo questo Collegio esprimersi se non nei limiti di quanto devoluto al suo giudizio. Per quanto sopra la Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che inoltre la tassa di reclamo non risulta versata RESPINGE il reclamo proposto, confermando la decisione del Giudice Sportivo e disponendo l’addebito alla società della tassa di reclamo.
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