COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 29/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla A.C.D. LA ROMANESE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 26 del 15/10/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara LA ROMANESE – LIVORNO FERRARIS disputata il 7/10/15 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone C
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 29/10/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
b) Reclamo proposto dalla A.C.D. LA ROMANESE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 26 del 15/10/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara LA ROMANESE – LIVORNO FERRARIS disputata il 7/10/15 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone C Con rituale e tempestivo reclamo inviato a mezzo fax in data 20/10/15, la A.C.D. LA ROMANESE contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in base al rapporto arbitrale relativo alla gara LA ROMANESE – LIVORNO FERRARIS, disputata il 7/10/15 nell’ambito del Girone C del Campionato di Prima Categoria e contenute nel C.U. N° 26 del 15/10/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. La società ricorrente sostiene che le sanzioni adottate sono basate su una ricostruzione dei fatti descritta in modo non veritiero o quanto meno esagerato dal direttore di gara e chiede che venga annullata l’ammenda di € 150,00 inflitta alla società e che venga adeguatamente ridotta la squalifica fino al 15/12/2015 disposta nei confronti del massaggiatore GIANNETTINO Giuseppe. Occorre preliminarmente premettere che, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett. d), ultima parte, la sanzione dell’ammenda non è impugnabile, trattandosi di provvedimento pecuniario non superiore ad € 150,00, limite previsto per le società partecipanti ai campionati di prima categoria. Per quanto attiene la squalifica comminata al massaggiatore GIANNETTINO Giuseppe, la reclamante nega che il comportamento del proprio tesserato sia stato minaccioso nei confronti dell’arbitro ed asserisce che, a fine gara, lo stesso non è stato protagonista di alcun gesto intimidatorio od offensivo. Il direttore di gara, nel proprio particolareggiato supplemento di rapporto, riferisce che, al 34° del primo tempo allontanava dal campo per continue e ripetute proteste il signor GIANNETTINO Giuseppe, massaggiatore de LA ROMANESE, il quale, uscito dal terreno di gioco, si posizionava dietro la panchina della propria squadra e continuava ad offendere ed a protestare per ogni decisione arbitrale. Al termine della gara, entrato sul terreno di gioco, con fare minaccioso cercava di affrontare l’arbitro, ma veniva fermato dai propri giocatori. Unitamente al proprio calciatore CORNA Fabrizio batteva, poi, pugni e manate contro la porta dello spogliatoio dell’arbitro. In ultimo bloccava con la propria auto il cancello di uscita dal campo, impedendo così per oltre tre minuti l’uscita della vettura dell’arbitro, continuando nel contempo ad insultarlo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato preliminarmente che il ricorso deve ritenersi inammissibile nella parte che riguarda la sanzione dell’ammenda per il disposto dell’art. 45, comma 3, lett. d) del C.G.S.; ritenuto infondato il reclamo proposto avverso la sanzione della squalifica inflitta al massaggiatore GIANNETTINO Giuseppe, in quanto, nel contrasto fra le due versioni si deve maggiormente dare credito a quanto compiutamente descritto dal direttore di gara nel proprio rapporto, che costituisce fonte privilegiata di prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare; valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.C.D. LA ROMANESE, perché non versata, e, conseguentemente, CONFERMA sia l’ammenda di € 150,00 comminata alla A.C.D. LA ROMANESE, sia la squalifica fino al 15/12/2015 inflitta al massaggiatore GIANNETTINO Giuseppe.
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