COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 29/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte della Procura Federale della U.S.D. LG TRINO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 c. 2 C.G.S. del comportamento dei propri tesserati posto in essere al termine della gara VARALLO E POMBIA / LG TRINO del 9.4.2014, valida per la Coppa Italia Dilettanti, Categoria Promozione

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 29/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte della Procura Federale della U.S.D. LG TRINO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 c. 2 C.G.S. del comportamento dei propri tesserati posto in essere al termine della gara VARALLO E POMBIA / LG TRINO del 9.4.2014, valida per la Coppa Italia Dilettanti, Categoria Promozione FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 30.9.15, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale la società LG TRINO per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., del comportamento posto in essere al termine della gara VARALLO E POMBIA/LG TRINO del 9.4.2014 (coppa Italia dilettanti, categoria promozione) da alcuni tesserati, non identificati ma comunque individuati come appartenenti alla società deferita, i quali tentavano Di entrare nello spogliatoio dell’arbitro, colpendo con pugni e calci la porta, non riuscendovi a causa dell’intervento di alcuni dirigenti. All’udienza del 16.10.15, avanti al Tribunale Federale Territoriale del Piemonte e Valle d’Aosta, compariva l’avv. Maurizio Goria in rappresentanza della Procura Federale; nessuno compariva per la società deferita. Il Procuratore Federale concludeva con la richiesta di applicazione della sanzione dell’ammenda di € 400,00 per la società LG TRINO. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale Federale Territoriale, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene acclarata la responsabilità ascritta alla LG TRINO. L’esame delle dichiarazioni rese in sede di indagini da dirigenti delle società VARALLO E POMBIA e LG TRINO, unitamente alle risultanze del rapporto arbitrale e delle dichiarazioni rilasciate dal direttore di gara, consentono di ritenere provato il fatto che i responsabili del tentativo di accedere allo spogliatoio dell’arbitro al termine della gara, colpendo con violenti calci e pugni la porta dello spogliatoio, sebbene non identificati, fossero calciatori o comunque tesserati per la società LG TRINO. Tale condotta, integrante la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, deve essere addebitata alla società deferita a titolo di responsabilità oggettiva, in quanto la stessa è tenuta a rispondere del comportamento dei propri tesserati ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. In base alle suesposte argomentazioni codesto Tribunale Federale Territoriale, tenuto anche conto del fatto che nessun soggetto, grazie all’intervento dei dirigenti delle due squadre, è riuscito ad entrare nello spogliatoio dell’arbitro COSI’ DELIBERA - Commina alla U.S.D. LG TRINO la sanzione dell’ammenda di € 400,00.
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