COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 10/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla A.S.D. NICHELINO HESPERIA avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 34 del 12/11/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara VICTORIA IVEST – NICHELINO HESPERIA disputata l’8/11/15 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone E
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 10/12/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
a) Reclamo proposto dalla A.S.D. NICHELINO HESPERIA avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 34 del 12/11/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara VICTORIA IVEST – NICHELINO HESPERIA disputata l’8/11/15 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone E Con reclamo, spedito a mezzo raccomandata del 26/11/15, la A.S.D. NICHELINO HESPERIA contesta i provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo, pubblicati sul C.U. n° 34 del 12/11/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, sulla base del rapporto dell’arbitro che ha diretto la gara VICTORIA IVEST – NICHELINO HESPERIA disputata l’8/11/15 nell’ambito del Girone E del Campionato di Prima Categoria. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato, preliminarmente, che il reclamo è stato proposto oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare, con palese violazione del disposto normativo di cui all’art. 38, n° 2 del C.G.S.; considerato che il mancato rispetto del termine procedurale suddetto preclude la trattazione del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione, disponendo l’addebito della prescritta tassa reclamo che non risulta versata dalla A.S.D. NICHELINO HESPERIA e, conseguentemente, CONFERMA in toto le deliberazioni assunte dal Giudice Sportivo, ivi compresa la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 assunta nei confronti di entrambe le società.
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