COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 12/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società GSD DORMELETTO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 38 del 26.11.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Fulgor Ronco Valdengo – Dormelletto disputata in data 22.11.2015, Campionato Promozione Girone

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 12/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società GSD DORMELETTO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 38 del 26.11.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Fulgor Ronco Valdengo - Dormelletto disputata in data 22.11.2015, Campionato Promozione Girone A Con ricorso inviato in data 02.12.2015, la Società GSD Dormelletto si duole della decisione con la quale il giudice sportivo ha comminato la squalifica per tre gare al calciatore GIROLDI Marco, per aver colpito un avversario con una gomitata al volto. La società ricorrente non contesta la decisione arbitrale ma lamenta l’eccessività della sanzione, non rispondente all’effettiva dinamica dei fatti. Il Giroldi, si lamenta in sintesi, non avrebbe tenuto una condotta violenta. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. Il referto arbitrale è sufficientemente dettagliato ed inequivoco nel mettere in luce l’azione violenta portata dal Giroldi.. Il direttore di gara evidenzia altresì come, in conseguenza del colpo subito, il calciatore colpito dal Giroldi abbia dovuto ricorrere alle cure mediche in quanto perdeva sangue dalla narice. Non emerge alcun elemento per ritenere che l’arbitro sia caduto in errore o possa avere frainteso. Anzi, il medesimo ha potuto osservare, e quindi puntualizzare nel rapporto, come il colpo del Giroldi sia stato portato con il gomito al volto dell’avversario nell’ambito di un contrasto aereo. Condotta ritenuta violenta e del resto sanzionata con l’immediata espulsione. Quanto contenuto nel referto, ed assecondato dal giudice sportivo, non può pertanto essere confutato con gli argomenti portati nel ricorso. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è adeguata e proporzionata al gesto posto in essere dal calciatore. Per tali motivi la Corte D’Appello Sportiva, RESPINGE il reclamo del GSD DORMELLETTO, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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