COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società GSD DORMELLETTO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 39 del 03.12.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara DORMELLETTO – ROMENTINESE disputata in data 29.11.2015, Campionato Promozione Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 17/12/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
a) Ricorso della Società GSD DORMELLETTO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 39 del 03.12.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara DORMELLETTO - ROMENTINESE disputata in data 29.11.2015, Campionato Promozione Girone A Con ricorso inviato in data 10.12.2015, la Società GSD Dormelletto si duole della decisione con la quale il giudice sportivo ha comminato la squalifica per cinque gare al calciatore CANTATORE PULINA Antonluca, per aver colpito il direttore di gara ed aver rivolto frasi ingiuriose al medesimo. La società ricorrente censura il gesto del calciatore ma lamenta l’eccessività della sanzione. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. Il referto arbitrale è sufficientemente dettagliato ed inequivoco nel mettere in luce le reiterate condotte del calciatore sanzionato. Il direttore di gara evidenzia come il calciatore abbia volontariamente posto in essere atti e gesti volti a colpirlo (ancorchè in modo non grave) ed offenderlo. Il tutto a partita ormai conclusa ed in un clima dove gli animi erano già tesi. Al punto che il direttore di gara ha dovuto soprassedere dall’estrarre il cartellino rosso per evitare ulteriori intemperanze. Quanto contenuto nel referto, ed oggetto della sanzione disposta dal giudice sportivo, non può pertanto essere confutato con gli argomenti (generici) portati nel ricorso. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è adeguata e proporzionata al gesto posto in essere dal tesserato. Tenuto conto del fatto che il calciatore, come riportato nel referto, ha desistito dalla sua azione solo a seguito dell’intervento dei suoi compagni di squadra che lo allontanavano. Per tali motivi la Corte D’Appello Sportiva, RESPINGE il reclamo del GSD DORMELLETTO, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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