COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso della Società A.S.D.SPORTGENTE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 25 della Delegazione Provinciale di Cuneo del 3.12.2015 in riferimento alla gara SPORTGENTE – DOGLIANI del 28.11.2015 valida per il Campionato Allievi “B” fase Cuneo

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso della Società A.S.D.SPORTGENTE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 25 della Delegazione Provinciale di Cuneo del 3.12.2015 in riferimento alla gara SPORTGENTE - DOGLIANI del 28.11.2015 valida per il Campionato Allievi “B” fase Cuneo La reclamante impugna il provvedimento con il quale il G.S. le ha inflitto la perdita della gara con il seguente risultato SPORTGENTE - DOGLIANI 0-3. La sanzione è stata inflitta in quanto il G.S. ha ritenuto la SPORTGENTE responsabile del mancato ripristino dell'illuminazione dell'impianto sportivo in cui si stava svolgendo la gara e che ha costretto il direttore di gara a sospenderla. Occorre dire che, come anche correttamente evidenziato dal G.S. nel suo provvedimento, il direttore di gara ha precisato nel suo referto che il problema dell'impianto di illuminazione si è verificato “a causa di un black out in Bra” ovvero in ragione di situazioni sottratte a qualsivoglia possibilità di intervento da parte della ricorrente: l'interruzione di energia elettrica non ha riguardato SOLO l'impianto ma l'intero territorio comunale. Circostanza che l'arbitro ha potuto agevolmente verificare in quanto il black out si è verificato alle 17.51 ovvero in un momento della giornata (siamo al 28.11) in cui la luce del giorno non c'è più. E' del tutto evidente, pertanto, che sulla base di quanto avvenuto e refertato dall'arbitro la SPORTGENTE non ha, quindi, alcuna responsabilità per lo spegnimento dell'impianto. Il reclamo, pertanto, deve essere accolto e la gara ripetuta. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il reclamo e per l'effetto dispone la ripetizione della gara SPORTGENTE - DOGLIANI Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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